SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 2230 d’iniziativa dei senatori DEL PENNINO e CARRARA comunicato alla Presidenza il 6/05/2003

Norme per la realizzazione di aree di sosta polifunzionali per la protezione civile

Onorevoli Senatori. La protezione civile svolge attività e compiti diretti a tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni, o dal pericolo di danni, derivanti da catastrofi o da calamità naturali, e cerca di ridurre al minimo i disagi delle popolazioni eventualmente colpite da tali eventi. In questo quadro, per il soccorso e il soggiorno dei calamitati si rendono necessarie aree idonee, i cui tempi tecnici di realizzazione allungano peraltro quelli più propriamente diretti ad assicurare l’opportuna assistenza. Il presente disegno di legge integra la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante norme per la «Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile», al fine di agevolare l’attività di soccorso e rendere conseguentemente più efficace l’opera della protezione civile. Poiché è pacifico che, in caso di evento disastroso, meno tempo viene impiegato per i soccorsi, maggiore è la possibilità di riduzione dei danni, si prevede la realizzazione di aree di sosta polifunzionali dotate di tutti gli strumenti necessari per assicurare l’ospitalità e l’assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi. In questo modo la protezione civile potrà immediatamente disporre di apposite aree già attrezzate per l’attività di soccorso. Il disegno di legge consta di due soli articoli.
L’articolo 1 inserisce, dopo l’articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, l’articolo 15-bis, che detta le norme di principio cui si devono attenere le regioni per la realizzazione delle aree di sosta polifunzionali. In particolare, si prevede la facoltà per tutti i comuni di realizzare aree di sosta, mentre le regioni dovranno definire quelli per cui la stessa realizzazione è obbligatoria. L’articolo detta poi le caratteristiche tecniche e impiantistiche fondamentali di cui debbono essere dotate le aree, tra cui la presenza di piazzole delimitate, impianti igienico-sanitari, erogatori di acqua potabile, impianti di fornitura di energia elettrica, sistemi di illuminazione ed eventuali superfici per l’atterraggio e il decollo di elicotteri.
Per coprire i costi di realizzazione di dette aree, è riconosciuta alle regioni la facoltà di prevedere che le stesse, quando non si versa in situazioni di emergenza, vengano adibite ad aree di sosta per turisti che utilizzano veicoli ricreazionali, come autocaravan, caravan o tende, anche al fine di incentivare il turismo all’aria aperta e permettere uno sviluppo delle attività della zona. Le aree potranno essere gestite direttamente dai comuni o affidate tramite apposita convenzione ad altri enti o a privati, con il preciso vincolo che, al verificarsi degli eventi calamitosi, siano rese disponibili per la protezione civile entro otto ore.
Per la realizzazione delle aree la regione concede contributi in conto capitale ai comuni, per i quali ne ha stabilito l’obbligo, nella misura e secondo le modalità stabilite con legge regionale. Gli stessi comuni potranno beneficiare inoltre, nell’ambito delle disponibilità del Fondo occorrente per gli interventi del Dipartimento della protezione civile, di un contributo per la realizzazione delle aree di sosta polifunzionali fino a un limite massimo del 20 per cento dell’ammontare delle spese sostenute e documentate.
All’articolo 2 si stabilisce che le regioni, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, dettano le norme opportune per la regolamentazione, la realizzazione e l’organizzazione delle aree, tenendo conto anche delle norme vigenti in materia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

1. Dopo l’articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «Art. 15-bis. – 1. Al fine di prevenire ulteriori disagi nei casi di eventi calamitosi di cui all’articolo 2, i comuni, singoli o associati, possono realizzare aree di sosta polifunzionali idonee ad ospitare le strutture di protezione civile.
2. Le regioni, sulla base delle indicazioni del Comitato regionale di protezione civile di cui all’articolo 12, comma 3, definiscono i comuni, singoli o associati, per i quali è obbligatoria la previsione di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Le aree riconosciute come strutture ricettive specifiche per l’accoglienza e la sosta, anche prolungata, di strutture, veicoli e altri mezzi del Servizio nazionale di protezione civile, devono essere recintate, con ingresso controllato e dotate di:
a) piazzole delimitate per l’accesso di caravan e autocaravan, nonché spazi per l’installazione di moduli abitativi;
b) impianti igienico-sanitari allacciati alle reti fognarie e acquedottistiche pubbliche, ed in particolare pozzetti di scarico autopulenti per acque grigie e nere;
c) erogatori di acqua potabile;
d) impianti di fornitura di energia elettrica;
e) adeguato sistema di illuminazione notturna;
f) contenitori per la raccolta di rifiuti;
g) impianti di sicurezza;
h) centri di primo soccorso.
4. La legge regionale disciplina le ulteriori caratteristiche e dotazioni delle aree ed individua quelle in cui devono essere riservate superfici per l’atterraggio ed il decollo di elicotteri.
5. È in facoltà delle regioni prevedere che le aree di cui al presente articolo siano adibite, quando non si versa in situazioni di emergenza, a campeggi o aree di sosta per turisti che utilizzano veicoli ricreazionali muniti di impianti sanitari autonomi. Non è comunque consentita un’attività di rimessaggio o altro assimilabile.
6. La gestione di dette aree compete ai comuni singoli o associati che possono provvedervi direttamente o affidandola ad associazioni, enti o privati mediante apposite convenzioni, che assicurino il rispetto di quanto previsto dal comma 7.
7. Al verificarsi degli eventi di cui all’articolo 2 della presente legge, le aree di sosta interessate, qualora occupate ai sensi del comma 5 del presente articolo, sono rese disponibili, entro otto ore dal verificarsi dell’evento calamitoso, per le attività di protezione civile.
8. Il Dipartimento della protezione civile può assegnare alle aree di sosta polifunzionali di cui al presente articolo moduli abitativi a sua disposizione, garantendone una distribuzione uniforme sul territorio nazionale.
9. Nel caso in cui la regione abbia previsto l’uso delle aree a fini turistici, ai sensi del comma 5 del presente articolo, i gestori delle aree stesse possono utilizzare i moduli abitativi di cui al comma 8. Essi provvedono comunque, a proprie spese, alla loro manutenzione e garantiscono il loro invio, entro otto ore, nei luoghi indicati dalla protezione civile in caso di emergenza. 10. La regione, per la realizzazione delle aree di sosta polifunzionali, concede contributi in conto capitale ai comuni, di cui al comma 2, nella misura e secondo le modalità individuate con legge regionale. 11. Nell’ambito delle disponibilità del Fondo occorrente per gli interventi del Dipartimento della protezione civile, è riconosciuto ai comuni singoli o associati, di cui al comma 2, un contributo per la realizzazione delle aree di sosta polifunzionali fino a un limite massimo del 20 per cento delle spese sostenute e documentate». Art. 2 1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dettano le norme opportune per la regolamentazione, la realizzazione e l’organizzazione delle aree di sosta polifunzionali per la protezione civile, in base a quanto previsto dall’articolo 15-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, introdotto dall’articolo 1 della presente legge, ed in base alla normativa vigente in materia.

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