A cura di Domenico Carola
(Esperto UPLI. Già comandante dirigente di Polizia Locale, membro della Commissione di riforma del Codice della Strada, redattore de IlSole24Ore).
Il pedaggio in autostrada è una tassa che viene calcolata in base ai chilometri percorsi dal conducente o in modalità forfettaria
Il pedaggio è una tassa che viene fatta pagare per consentire ad un soggetto di percorrere una certa infrastruttura viaria. L’importo del pedaggio in genere è commisurato alla distanza percorsa o al veicolo. In alcuni casi la somma può essere stabilita in modo forfettario, senza tenere conto dei chilometri percorsi.
Ergo è un importo che viene fatto pagare per poter percorrere un tratto di rete autostradale. L’importo riscosso viene reimpiegato per la manutenzione, l’ammodernamento, la messa in sicurezza e la gestione della rete. Una parte naturalmente è destinata al gestore della rete a titolo di profitto.
Le tariffe per il pedaggio in autostrada non possono essere decise discrezionalmente dal gestore. A stabilirne i criteri di calcolo sono le leggi dello Stato e il Cipe. La normativa viene poi recepita dalle Convenzioni tra le società concessionarie e l’Ente che concede la concessione.
Per calcolare l’importo del pedaggio autostradale si deve partire dalla tariffa unitaria e moltiplicarla per i chilometri percorsi, senza dimenticare che non si conteggia solo la distanza compresa tra un casello e l’altro, ma anche la lunghezza degli svincoli, dei tratti di autostrada liberi presenti prima e dopo il casello e delle bretelle di adduzione. Al risultato si deve aggiungere l’Iva al 22% e arrotondare per eccesso o per difetto ai dieci centesimi di euro.
Sull’entità della tariffa unitaria a chilometri però incidono anche il tipo di veicolo utilizzato, le caratteristiche dei tratti autostradali e chi gestisce la tratta.
Il sistema del pedaggio autostradale illustrato, chiamato anche “chiuso” non è l’unico applicato sulle autostrade italiane. Esistono anche, come anticipato, tratti di autostrada in cui il pedaggio viene stabilito in modo forfettario. In questo caso il sistema si dice “aperto” e nel tratto di autostrada non è neppure previsto un sistema di controllo in grado di stabilire quanti chilometri ha percorso il conducente, perché non rileva ai fini della determinazione della tariffa.
Rischia una condanna per insolvenza fraudolenta chi prende l’autostrada con l’intento di non pagare il pedaggio, dissimulando il proprio stato di insolvenza. Aggrava la condotta la circostanza che i passaggi autostradali risultano ripetuti e svolti per un periodo significativo
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, seconda sezione penale, nella sentenza n. 38467/2018 pronunciandosi sul ricorso di due uomini (conducente del veicolo e amministratore della società proprietaria del mezzo) condannati per insolvenza fraudolenta.
Al conducente, autore materiale della condotta, era contestato l’aver preso più volte l’autostrada senza pagare, passando nella corsia riservata, dichiarando di versare nella momentanea impossibilità di adempiere al pagamento del pedaggio autostradale per il mancato possesso di denaro contante.
Innanzi agli Ermellini la difesa tenta di smontare il capo d’accusa rilevando che in una simile ipotesi non sarebbe configurabile la dissimulazione dello stato d’insolvenza richiesto dalla norma e criticando la mancanza di argomentazioni circa la consapevolezza dello stato di insolvenza, nonché con riferimento al preordinato intento di non adempiere all’obbligazione, in mancanza del quale è configurabile si sarebbe configurato un mero inadempimento contrattuale.
Gli Ermellini, tuttavia, ritengono di rigettare in toto il ricorso. Circa la sussistenza degli estremi del reato di cui all’art. 641 c.p., in particolare sotto il profilo della dissimulazione dello stato d’insolvenza, i giudici ritengono che la Corte d’Appello si sia allineata con i principi da lungo tempo precisati dalla giurisprudenza di legittimità.
Infatti, secondo i precedenti in materia, anche il silenzio serbato al momento dell’ingresso in autostrada è idoneo alla dissimulazione dello stato di insolvenza, riscontrabile pertanto nel comportamento di chi prenda in consegna il talloncino aderendo, in tal modo, all’offerta contrattuale proveniente dal gestore del servizio autostradale.
Nel caso in esame, la circostanza che i passaggi autostradali furono ripetuti e si svolsero per un periodo di tempo significativo dà logicamente conto della esistenza del pregresso stato di insolvenza.
Quanto all’elemento soggettivo del reato, la Cassazione rammenta che la prova della preordinazione dell’inadempimento può essere desunta anche da argomenti induttivi seri e univoci, ricavabili dal contesto dell’azione, nell’ambito del quale anche il silenzio può acquistare rilievo come forma di preordinata dissimulazione dello stato di insolvenza, quando fin dal momento della stipula del contratto sia già maturo, nel soggetto, l’intento di non far fronte agli obblighi conseguenti.
Nel caso de quo, in coerenza con tali linee interpretative, il reiterato passaggio nella corsia riservata si configura come univocamente indicativo della volontà di contrarre un’obbligazione con il proposito di non adempierla.
Per quanto riguarda la posizione del rappresentante legale della società cui l’autocarro era intestato e, dunque, “beneficiaria” delle prestazioni non corrisposte, la particolare qualità rivestita, la natura non affatto occasionale dei passaggi e l’essersi reso inadempiente ai solleciti di pagamento rivolti alla società, configurano un quadro indiziario logicamente idoneo ad asseverare il suo personale e consapevole coinvolgimento, quantomeno a livello di concorrente morale.