A cura di Domenico Carola – Direttore Scientifico del Centro Studi Pissta, già Dirigente di Polizia Locale, redattore della Guida al Diritto del Sole 24 Ore
Approvazione finale del disegno di legge recante “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada” con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 25 novembre 2024.
Ricordiamo che il disegno di legge e i 25 progetti di legge abbinati, di cui 18 di iniziativa parlamentare, 3 proposti dal consiglio regionale del Veneto, 1 dal consiglio regionale della Lombardia, 1 dal consiglio regionale della Puglia e 2 dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro con abbinate proposte di legge, è stato esaminato in sede referente dalla IX Commissione (Trasporti) a partire dal 25 ottobre 2023 e ha visto lo svolgimento di un’ampia attività conoscitiva.
Va premesso che il testo del Codice della strada è stato oggetto di una nuova ed articolata serie di modificazioni con la tecnica della novella, come, peraltro, già era accaduto diverse volte in precedenza e, da ultimo, con il decreto-legge n. 121/2021, convertito nella legge 156/2021. Anche nel caso de quo, la nuova disciplina si presenta complessa e densa di profili ad alto interesse tecnico.
La necessità dell’intervento normativo è stata ravvisata in ragione della persistente, nel nostro Paese, di livelli troppo elevati di incidentalità al cui aumento ha contribuito anche la nuova forma di trasporto costituita dai veicoli di micro-mobilità elettrica.
Va però ribadito che le principali cause di incidente stradale, come si evince dalla relazione illustrativa di accompagno al disegno di legge, rimangono distrazione, mancato rispetto della precedenza e velocità troppo elevata; vi si afferma altresì che la guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione per l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è considerato uno dei comportamenti più pericolosi, come riscontrato dai più recenti fatti di cronaca che vedono coinvolti sempre più giovani in sinistri stradali ove si registrano le predette alterazioni.
Sic rebus stantibus il Governo ha deciso di sottoporre l’attuale testo del Codice a un robusto restyling, per meglio coniugare le esigenze di mobilità dei cittadini con la salvaguardia della vita umana e dell’ambiente. E al contempo in grado di assicurare un sistema sanzionatorio equo ed efficace (in quanto effettivamente applicato) e, come tale, unanimemente condiviso. Un sistema finalizzato a prevenire più che a reprimere, e a formare più che a informare.
Per il resto possiamo constatare che nel complesso, se non abbiamo sbagliato i conti, si tratta di:
– 46 articoli del Codice della strada modificati;
– 1 articolo modificato implicitamente;
– tabella legata all’articolo 126-bis sulla decurtazione punti;
– 2 nuovi articoli inseriti nel Codice della strada;
– una tabella allegata al titolo quarto del regolamento di esecuzione al Codice.
– 12 commi della legge 160/2019 sulla circolazione dei monopattini elettrici oltre all’inserimento di un nuovo comma;
– 3 articoli del Codice penale modificati;
– 6 leggi esterne al Codice della strada (286/2005, 1/2012, 183/2020, 121/2023, 689/1981, 870/1986) modificate;
– 4 disposizioni a contenuto precettivo autonomo contenuto del disegno di legge.
– Inserita un’ampia delega per la riforma del Codice della strada
Il disegno di legge ha inteso rispondere alle continue campagne afferenti la sicurezza con un ampio pacchetto di modifiche che ruota, anzitutto, attorno agli articoli 186 e 187 del codice della strada, configurando una struttura di prevenzione e di sanzioni assai articolata, la quale include anche novelle agli artt. 589-bis e 590-bis del codice penale (rispettivamente: omicidio stradale e lesioni stradali) volta a coordinare tali disposizioni con il nuovo testo del codice della strada (in particolare: eliminando il problema del nesso di causalità tra assunzione dello stupefacente da parte del guidatore ed effettivo stato di alterazione psico-fisica).
Sempre con lo scopo di incrementare la forza deterrente della normativa, viene rivisitato il sistema della “patente a punti”, introdotto con il decreto-legge n. 151/2003. Nel far rinvio all’approfondimento (v. infra), qui basti anticipare che nel nuovo regime proposto, dopo una decurtazione che porti il titolare ad avere meno di 20 punti, non segue più soltanto l’ulteriore decurtazione del punteggio residuo ma viene irrogata anche la sanzione della c.d. sospensione breve della patente.
La riforma proposta interessa poi gli aspetti della formazione dei guidatori, della gradualità dell’abilitazione alla guida delle vetture e delle cilindrate maggiori e dell’accertamento delle violazioni con strumenti da remoto (i temi detti comunemente “varchi ZTL” e autovelox).
Poi ancora, e salvo altre, il testo proposto concerne le tematiche:
– dei veicoli di micro-mobilità elettrica, con modifiche alla disciplina introdotta nella legge di bilancio per il 2020;
– della circolazione delle biciclette, con modifiche volte a migliorarne la sicurezza;
– della sosta in città, con ulteriori modifiche all’art. 7 del codice della strada, dopo quelle già introdotte nel 2021;
– delle zone a traffico limitato anche in ambito extraurbano.
A chiusura del provvedimento, viene compresa un’ampia delega legislativa per il riordino complessivo della materia, unita all’autorizzazione a emanare successivamente regolamenti di delegificazione.
Le novità del Codice della strada 2024 ergo sono tante, vediamo le principali e come influiranno sulla vita dei cittadini italiani e di chi circola sulle strade del nostro Paese.
Dopo queste sintetiche e rapide anticipazioni andiamo ad esaminare nel dettaglio le novità più rilevanti approvate che risultano caratterizzate dalla configurazione di una struttura di prevenzione e di sanzioni assai articolate.
– Abbandono di animali
Vengono introdotte modifiche anche all’art. 727, commi primo e secondo, del Codice penale che contempla la fattispecie dell’abbandono di animali. Previsto un aumento della pena di un terzo nel caso in cui l’animale venga abbandonato su strada o nelle relative pertinenze. La novella introduce una circostanza aggravante speciale e oggettiva (concernendo il luogo in cui è commesso il fatto che costituisce reato) a effetto comune.
La ratio della previsione mira ad introdurre un deterrente volto a scongiurare il verificarsi di una situazione di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale che potrebbe derivare dall’abbandono di un animale su strada e nelle relative pertinenze.
Sanzione accessoria della sospensione della patente da sei mesi ad un anno ove si accerti che il fatto che costituisce reato sia stato commesso mediante l’uso di veicoli.
– Accertamento automatico di più violazioni contemporaneamente
I dispositivi per il rilevamento automatico delle violazioni ne potranno accertare contemporaneamente due o anche più (se approvati od omologati), per esempio velocità e semaforo rosso
– Assicurazione auto: più responsabilità per i proprietari
Una modifica rilevante riguarda l’assicurazione per le automobili, con l’introduzione della responsabilità del proprietario di verificare la validità della copertura assicurativa, anche quando il veicolo è utilizzato da altre persone. Questo cambiamento è pensato per rafforzare il sistema di controllo dell’assicurazione, garantendo una protezione maggiore per tutti gli utenti della strada.
In pratica, il proprietario del veicolo deve assicurarsi che l’assicurazione sia valida e in regola, anche se il veicolo viene prestato o è temporaneamente sotto la gestione di terzi. Questa misura mira a evitare che i veicoli circolino senza una copertura assicurativa adeguata, proteggendo così sia il proprietario sia chiunque possa essere coinvolto in un eventuale incidente. La normativa punta a ridurre i rischi associati alla mancanza di assicurazione, garantendo un controllo più rigoroso e responsabile da parte di chi possiede un veicolo.
– Attraversamenti pedonali semaforizzati
Sono previste misure di disciplina per gli attraversamenti pedonali semaforizzati. In dettaglio, al fine di agevolare la mobilità delle persone con disabilità visiva, gli attraversamenti pedonali semaforizzati possano essere dotati di segnalazioni acustiche di indicazione dello stato di accensione delle luci, nonché di guide tattili a pavimento idonee all’individuazione dei pali di sostegno delle lanterne semaforiche.
Si ricorda che attualmente gli attraversamenti pedonali semaforizzati possano essere genericamente dotati di segnalazioni acustiche per non vedenti. Si aggiunge che potranno essere dotati di guide tattili a pavimento idonee all’individuazione dei pali di sostegno dei semafori.
– Autovelox
Via gli impianti mangiasoldi, meno burocrazia, utilizzo solo di strumenti certificati tutelando i cittadini da multe pazze.
Le nuove regole per gli autovelox, pubblicato nel decreto in Gazzetta Ufficiale ed entrate in vigore il 28 maggio 2024, prevedono che potranno essere posizionati solo in aree ad elevato livello di incidentalità, documentata impossibilità o difficoltà a procedere alla contestazione immediata sulla base delle condizioni strutturali e non si potranno installare dispositivi di rilevazione nemmeno sulle strade con un limite inferiore di 20 km/h rispetto a quello massimo generalizzato. Quindi, gli Autovelox sono vietati sotto i 50 all’ora in città, nelle strade urbane, dette zone 30, e nelle strade extraurbane sotto i 90 all’ora.
– Nel secondo caso dunque, se l’obbligo è di percorrere quel tratto a 90 km/h o inferiore, i sindaci non potranno installare gli autovelox per il controllo elettronico della velocità. Se si prendono più multe per autovelox nello stesso tratto stradale, in un periodo di tempo di un’ora e di competenza dello stesso ente, si pagherà una sola sanzione: quella più grave aumentata di un terzo, se più favorevoli. Inoltre, l’autovelox deve essere ben segnalato con un cartello ad almeno un chilometro di distanza dal dispositivo stesso.
– Una ulteriore novità è che le foto, che normalmente accompagnavano la multa autovelox, e che di fatto costituivano una fonte di prova per le violazioni al codice della strada, prima venivano inviate al domicilio dell’intestatario del veicolo. Adesso non sarà più così perché le multe e i rispettivi verbali continueranno ad arrivare nelle case degli automobilisti, ma senza foto del veicolo. Le foto resteranno custodite dall’autorità, e rimarranno a disposizione dell’automobilista che potrà richiederle in caso di ricorso per multa autovelox. In ogni caso, dovrà essere garantita la privacy quindi le foto scattate dagli autovelox dovranno avere i volti oscurati o resi irriconoscibili anche di soggetti terzi e targhe di eventuali altri veicoli ripresi.
– Via libera anche ai «barcavelox», per rilevare la velocità nei canali di Venezia.
Inoltre ci sarà la “stretta” sugli autovelox selvaggi: dovranno essere omologati a livello nazionale e saranno definite con maggiore controllo le condizioni di installazione.
Non sarà quindi più possibile installare autovelox con l’obiettivo di “fare cassa”.
È stato inoltre approvato un incremento della sanzione amministrativa pecuniaria fino a 1.084,00 euro e la sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni, per chi viola i limiti di velocità all’interno del centro abitato almeno due volte nell’arco di un anno.
Gli autovelox potranno accertare contemporaneamente più violazioni, come il superamento del limite di velocità e la mancanza della revisione auto.
Modifiche all’articolo 142, comma 6, al fine di equiparare le procedure di approvazione con quelle di omologazione dei sistemi di rilevazione della velocità e chiarire l’esclusiva competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in tale materia.
In particolare viene esclusa la necessità di omologazione dei dispositivi di misurazione della velocità dei veicoli e viene riconosciuto espressamente che sia sufficiente la loro approvazione, ponendo così rimedio all’elevato contenzioso in materia di sanzioni per eccesso di velocità generato da tale ambiguità.
Via libera anche ai “barcavelox”, per rilevare la velocità nel canali di Venezia.
– Cartelle esattoriali
Si modifica l’art. 27 della legge n. 698 del 1981 che, in materia di riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria dall’autore dell’illecito amministrativo, prevede una maggiorazione dell’importo della sanzione nell’ipotesi di ritardo nel pagamento della stessa.
Viene fissato un tetto massimo alla maggiorazione ove la sanzione amministrativa derivi da violazione del codice della strada: la maggiorazione non può comunque essere superiore ai tre quinti dell’importo della sanzione.
– Circolazione biciclette
Previste più garanzie per tutelare i ciclisti. Soprattutto nel caso di sorpassi, l’obbligo è quello di mantenere una distanza di almeno un metro e mezzo quando qualsiasi veicolo sorpassa una bicicletta, dove le condizioni stradali lo consentano.
Le corsie ciclabili saranno disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ma non ci sarà la linea di arresto per le bici più avanzata rispetto a quella delle auto.
Infine, è bene ricordare che la potenza massima del motore della bici elettrica non deve superare i 250 Watt mentre la velocità massima non deve essere superiore ai 30 km/h.
– Circolazione dispositivi mobilità microelettriva diversi dai monopattini
Stiamo parlando di monoruota, segway e hoverboard. Si stabilisce che essi non possono circolare se non conformi alle caratteristiche tecniche e costruttive e al di fuori dell’ambito territoriale di sperimentazione indicati in un decreto del ministero Infrastrutture e dei Trasporti.
Si ritiene che fino all’emanazione di un nuovo decreto ministeriale valga al proposito l’allegato 1 annesso al decreto del Ministro delle infrastrutture 4 giugno 2019, (Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019).
La violazione è sanzionata con la somma da 200 a 800 euro. Se poi il motore termico o elettrico ha una potenza nominale superiore a 1 kilowatt è prevista la confisca del mezzo.
– Circolazione macchine agricole
Dettate nuove e più estese regole sulla circolazione delle macchine agricole. Con un emendamento approvato in sede referente, è stata introdotta una novella in tema di circolazione delle macchine agricole.
Viene esplicitato che le macchine agricole possono circolare su strada:
– per il proprio trasferimento;
– per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti, sostanze di uso agrario e di attrezzature destinate all’esecuzione delle attività di cui all’articolo 2135 Cod. civ. e delle attività di gestione forestale;
– per il trasporto di addetti alle lavorazioni, nonché, nell’ambito delle attività dirette alla fornitura di beni o servizi ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del Codice civile, per il trasporto di soggetti in visita presso le aziende agricole, interessati a conoscere il contesto ambientale e territoriale in cui si svolgono le attività dell’impresa agricola.
Resta fermo che l’uso delle macchine agricole è consentito nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio.
– Circolazione monopattini elettrici
Il disegno di legge reca una vasta risistemazione per la circolazione dei monopattini, con ciò intervenendo sul tessuto normativo costituito dall’art. 1, commi 75 e seguenti della legge di bilancio per il 2020 (n. 160 del 2019).
Al proposito, una cospicua novella di quelle disposizioni era peraltro già intervenuta con il decreto-legge n. 121 del 2021.
Le principali novità introdotte sono:
– il contrassegno di identificazione;
– obbligo del casco per tutti i conducenti;
– divieto di circolazione fuori dai centri urbani;
– assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile.
In più, divieto assoluto di circolazione contromano, ora consentito nelle strade con doppio senso ciclabile, e circolazione solo su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h. Vengono, quindi, soppresse le previsioni che consentivano la circolazione sulle piste ciclabili e nelle aree pedonali.
Per quanto riguarda i monopattini in sharing, il gestore del servizio dovrà installare sistemi automatici che ne impediscano il funzionamento al di fuori delle aree della città in cui ne è consentita la circolazione.
Ai sensi del nuovo comma 75-vicies quater, i proprietari dei monopattini hanno l’obbligo di richiedere apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dall’Istituto Poligrafico dello Stato secondo le modalità previste da un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.
Il contrassegno deve essere esposto in modo visibile e il proprietario deve comunicare il cambio di residenza o di sede secondo le disposizioni dell’articolo 97, comma 3-bis, del Codice della strada, in quanto compatibili.
Sono sanzionate con la somma da 100 a 400 euro:
– la circolazione senza contrassegno;
– la circolazione con contrassegno non visibile, contraffatto o alterato;
– la mancata comunicazione del cambio di residenza o di sede.
Resta fermo, poi, che i monopattini a propulsione elettrica devono avere i seguenti requisiti:
– non possono avere posti a sedere;
– avere motore elettrico di potenza continua non superiore a 50 kW;
– avere regolatore di velocità;
– avere marcatura CE;
Inoltre devono essere dotati non solo di segnalatore acustico (clacson) ma anche di frecce direzionali e stop. Per quelli già in circolazione nel 2021 l’obbligo di adeguamento è fissato entro il 1° gennaio 2024.
Viene confermata la sanzione da 200 a 800 euro per la violazione della regola per cui i monopattini possono circolare solo se conformi a quanto stabilito nel decreto attuativo del MIT, aggiungendo ora che la stessa sanzione si applica nel caso di violazione dell’obbligo di dotazione dei dispositivi di segnalazione acustica, frecce e stop.
Per permettere a produttori, venditori e proprietari di monopattini di adeguarsi alle nuove normative, è previsto un periodo di transizione. La durata di questo periodo sarà stabilita dal Ministero dei Trasporti con un apposito decreto. Durante questo periodo, non saranno applicate sanzioni per chi non si è ancora conformato alle nuove regole.
Le nuove regole per i monopattini elettrici in Italia segnano un passo importante verso una mobilità più sicura e responsabile. L’obiettivo è quello di integrare questi mezzi nella circolazione stradale in modo armonico, garantendo la sicurezza di tutti gli utenti. Tuttavia, sarà fondamentale monitorare l’evoluzione del mercato assicurativo e l’applicazione delle nuove norme per garantire un’effettiva tutela dei consumatori e prevenire abusi da parte delle compagnie assicurative. La strada è ancora lunga e l’iter ha bisogno dei suoi tempi, ma regolamentare questo settore appare come un fattore strategico per la sicurezza di tutti quanti.
– Circolazione senza assicurazione
Oltre alle apparecchiature per il controllo della velocità e alle telecamere delle Ztl, la mancata copertura assicurativa potrà essere accertata anche ricorrendo alla documentazione (fotografie e filmati) proveniente da apparecchiature per il rilevamento delle violazioni semaforiche.
– Circolazione veicoli d’interesse storico
Il Ministero dei Trasporti fisserà con un apposito decreto le modalità di accesso agevolate dei veicoli di interesse storico e collezionistico alle aree soggette alle limitazioni della circolazione per motivi di qualità dell’aria nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna.
– Corsi di sicurezza stradale
La partecipazione a corsi di educazione stradale organizzati dalle scuole superiori e dalle autoscuole determinerà l’attribuzione, al momento del rilascio delle patenti AM, A1, A2, B1, B, BE, C1, C1E, di due punti “omaggio”.
Si demanda, inoltre, ad un decreto del Ministero dell’istruzione e del merito, adottato di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell’interno, l’individuazione dei soggetti formatori fra gli enti, anche privati, e le istituzioni pubbliche competenti in materia di sicurezza stradale, nonché la definizione delle modalità di svolgimento delle attività extracurricolari.
– Disciplina della sosta
All’articolo 7 sono apportate numerose modificazioni quali:
– nella riserva che il Sindaco può fare degli stalli di sosta vanno ricompresi anche quelli per la ricarica di veicoli elettrici nel senso che l’ordinanza può individuare stalli riservati solo per la sosta dei veicoli elettrici;
– viene sostituito il comma 1, lett. d), punto 5 che ora si legge così: dei veicoli, per la salita e la discesa dei passeggeri o per il carico o scarico delle cose, in prossimità di stazioni ferroviarie, aeroporti, porti, capolinea del trasporto pubblico ed altri luoghi di interscambio o di attrazione di flussi rilevanti;
I provvedimenti sono materialmente di spettanza del dirigente preposto, ex decreto legislativo n. 267 del 2000.
Al proposito, v. Cass., sez. II civile, 9 giugno 2010, n. 13885 e TAR Veneto (VE), sez. I, 3 aprile 2013, n. 494.
Viene sostituita al comma 1, la lett. f) nel senso che l’ordinanza del sindaco può stabilire, previa deliberazione della giunta, fasce di sosta laterale e parcheggi nei quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma di denaro;
alla lett. g) la parola cose è sostituita dalla parola merci;
– il comma 5, per motivi di coordinamento con la sostituzione della lett. f), è abrogato;
– al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali aree sono considerate ad uso pubblico nel caso in cui l’accesso sia indiscriminato, ancorché subordinato al pagamento di una tariffa o regolato da barriere o altri dispositivi mobili»;
– al comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il comune individua con motivata determinazione la quota di aree destinate al parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo, tenuto conto dell’esigenza di garantire adeguato numero di stalli non assoggettati al pagamento, anche con limitazione temporale della durata del parcheggio»
Al proposito, la facoltà per il legislatore di abilitare i comuni a imporre il pagamento per la sosta è stata ritenuta pienamente legittima dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 66 del 2005.
Tuttavia, la Cassazione (SS.UU., 9 gennaio 2007, n. 116) ha ritenuto che i comuni, fuori delle zone definite come aree pedonali o a traffico limitato non possano istituire soltanto parcheggi a pagamento senza che su parte delle medesime aree o nelle immediate vicinanze siano riservati spazi adeguati destinati alla libera sosta.
L’art. 188, il cui comma 3-bis, aggiunto con il decreto-legge n. 121 del 2021, è ora sostituito dal seguente:
«3-bis. Ai veicoli al servizio di persone con disabilità titolari del contrassegno speciale ai sensi dell’articolo 381, comma 2, del regolamento, fermi restando gli stalli a essi riservati, è consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento».
La portata innovativa della disposizione sta nella possibilità per i disabili di parcheggiare gratis ovunque, senza dover verificare l’indisponibilità degli stalli loro riservati.
Continuando ad esaminare le novelle apportate all’art. 7 si evince la modifica di alcune delle sanzioni previste in caso di sosta vietata nei centri abitati, che attualmente variano da euro 42,00 ad euro 173,00:
– si conferma che la sanzione pecuniaria per sosta vietata si applica per ogni periodo di 24 ore per il quale si protrae la violazione;
– si conferma nel caso di violazione per superamento dei limiti temporali di sosta, la sanzione amministrativa va da euro 26,00 a euro 102,00 mentre si introduce una novella relativamente all’ipotesi che tale violazione si protragga nel tempo, disponendo che la sanzione si calcoli moltiplicando l’importo indicato per il numero intero di periodi di tempo massimo consentito compresi dall’inizio della violazione fino al momento dell’accertamento e comunque fino a un importo massimo pari al quadruplo degli importi
– le tariffe della sosta su strada e le caratteristiche di controllo della durata della sosta saranno stabilite con decreto del Ministero delle Infrastrutture d’intesa con la Conferenza unificata.
– in presenza di strisce blu, la quota di strisce bianche sarà determinata dal Comune con “motivata determinazione”.
Vengono inasprite le sanzioni pecuniarie e accessorie previste per violazioni relative a sosta e fermata, di cui all’articolo 158 del Codice della strada.
In particolare viene novellato il comma 4-bis, che definisce le sanzioni per la sosta negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi.
Le sanzioni vengono così incrementate:
– per le violazioni da parte di ciclomotori e motoveicoli, le sanzioni vanno da euro 165,00 a euro 660,00;
– per le violazioni da parte dei restanti veicoli, da euro 330,00 a euro 990,00;
– il nuovo comma 5-bis incrementa le sanzioni per la violazione del divieto di sosta e di fermata sulle intersezioni e per il divieto di sosta e di fermata negli spazi o nelle corsie riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus e di tutti i mezzi di trasporto pubblico locale, vengono ora elevate, rispettivamente, da 87,00 a 328,00 euro per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da 165,00 a 660,00 euro per i restanti veicoli.
– Disposizioni in materia di rimorchi
In sede referente viene recata una modifica puntuale al Codice afferente i rimorchi. In particolare la modifica in commento estende anche ai motoveicoli la disciplina in materia di rimorchi, quali carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, che precedentemente era prevista solo per gli autoveicoli.
– Esercitazioni alla guida
Sono stati introdotti ulteriori obblighi relativi alle esercitazioni alla guida. In particolare si prevede che l’aspirante al conseguimento della patente di categoria B può esercitarsi solo dopo aver effettuato esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna.
A seguito dello svolgimento di tali esercitazioni di guida in tali condizioni, l’aspirante dovrà avere con sé la certificazione rilasciata dall’autoscuola che comprova l’assolvimento di tali obblighi.
La norma rinvia ad uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l’individuazione:
– del numero minimo delle ore di esercitazione da effettuarsi presso un’autoscuola con istruttore abilitato cui l’aspirante al conseguimento della patente di guida della categoria B è tenuto;
– il numero di quelle necessarie per le esercitazioni;
– la disciplina e le modalità di svolgimento delle medesime esercitazioni.
– Guida in stato di ebbrezza
Il nuovo testo conferma le severe sanzioni per chi guida in stato di ebbrezza, con multe e sospensione della patente che variano in base al livello di alcol nel sangue. Simili restrizioni riguarderanno chi viene trovato alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, con l’introduzione di test salivari direttamente sul luogo del controllo.
Chi è già stato condannato per guida in stato di ebbrezza, ossia con tasso alcolemico nel sangue superiore a 0,8 g/l, non potrà guidare nemmeno con tasso alcolemico sopra lo 0 e fino a 0,5 g/l, situazione che attualmente non è punita (c’è una multa di 168 euro solo per i neopatentati, per chi ha meno di 21 anni e per i conducenti professionali).
Sulla patente del conducente a carico del quale siano accertate le violazioni che costituiscono reato (i reati di guida con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro e di guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) sono apposti i codici unionali 68 “LIMITAZIONE DELL’USO – Niente alcool” e 69 “LIMITAZIONE DELL’USO – Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock.
In pratica, tali codici sono volti a indicare che quel conducente, rispettivamente:
– non può più bere prima di mettersi alla guida (cod. 68);
– può guidare solo veicoli dotati di alcolok.
I codici sono apposti dal prefetto, il quale, preso atto delle condanne, dispone la revisione della patente di guida.
L’indicazione di questi codici resta sulla patente per:
– 2 anni per il caso della contravvenzione più lieve (0,8 – 1,5 grammi per litro);
– 3 anni per il caso della contravvenzione più grave (sopra i 1,5 grammi per litro);
– un tempo maggiore se lo decide la commissione medica competente per i rinnovi della patente.
– Alcolock
Novità nella novità è l’introduzione per legge dell’Alcolock, un dispositivo non manomettibile che impedisce l’avvio del motore in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a zero da installare sulle auto di chi viene sorpreso, come dicevamo, una prima volta con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l e atto a verificare che questo limite scenda a 0 nei 2 o 3 anni (a seconda del reato), pena la revoca della patente e danni più seri che possono sfociare anche nel penale in caso di incidente con dolo. Per chi è soggetto alla tolleranza zero, le pene per la guida in stato di ebbrezza sono aumentate di un terzo
Questo dispositivo, ergo, riconosce il tasso alcolemico nel sangue e impedisce l’avvio del motore se questo supera i limiti prefissati. Una norma che segue quella introdotta in precedenza dall’Unione Europea, la quale obbliga il costruttore (dal luglio 2024) a montare sui veicoli un interfaccia software che permetta un’installazione postuma dell’Alcolock.
Un successivo decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ne definirà caratteristiche e modalità di installazione.
Resta da capire al momento con quali costi e presso quali officine. Il dispositivo, che dovrà essere regolamentato dal ministero delle Infrastrutture, dovrà essere installato a spese del conducente.
– Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti
La riscrittura dell’art. 187 passa direttamente a incriminare, mediante una fattispecie contravvenzionale, la “guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope”.
Ergo, al nesso causale è sostituito un nesso meramente cronologico.
Il dichiarato intento della modifica, pertanto, è di superare le difficoltà applicative dovute alla dimostrazione del nesso eziologico tra assunzione della sostanza ed effetto di alterazione.
In pratica quando gli agenti di Polizia stradale hanno fondato motivo di ritenere che un conducente sia in stato di alterazione conseguente all’uso di stupefacenti possono effettuare, direttamente sul luogo del controllo, un prelievo di saliva, con modalità che saranno fissate da apposite direttive del ministero dell’Interno.
Nel caso in cui non sia possibile prelevare la saliva, gli agenti di Polizia potranno accompagnare il conducente in strutture sanitarie fisse o mobili, pubbliche o accreditate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici. L’uso dei cosiddetti “drogometri” non è infatti possibile o efficace.
Gli agenti che hanno sottoposto il conducente agli accertamenti preliminari con esito positivo, ma non hanno ancora l’esito degli esami effettuati da laboratori accreditati, potranno comunque ritirare la patente.
Nel caso in cui il conducente risulti positivo al test è prevista la revoca della patente e, in ogni caso, il titolare non potrà conseguire una nuova patente prima di tre anni decorrenti dalla data di revoca.
Disciplinata anche l’ipotesi in cui i conducenti non risultino ancora titolari di patente di guida
Nel caso del minore di anni 21 che non abbia la patente, nei riguardi del quale sia accertato il reato, per ottenerla dovrà attendere fino a 24 anni compiuti. Se l’interessato aveva il permesso temporaneo (c.d. foglio rosa) esso è sospeso o revocato e occorre aspettare i 24 anni di età.
Nel caso del maggiore di anni 21 che non abbia la patente, si stabilisce che:
– nelle more del procedimento penale, non si applica la sospensione provvisoria di cui all’art. 223 del Codice della strada ma il divieto di conseguire la patente per un tempo da 1 a 2 anni;
– a giudizio concluso, non si applicano la sospensione (come provvedimento definitivo) o la revoca della patente bensì divieto di conseguire la patente, rispettivamente, per un tempo corrispondente alla durata della sospensione (caso sospensione) ovvero per 3 anni dall’accertamento dei fatti (caso revoca).
– Limiti di velocità
Novità per le violazioni dei limiti di velocità che punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da 173,00 a 694,00 euro chiunque superi di oltre 10 Km/h e di non oltre 40 Km/h i limiti:
A tale norma è aggiunto, infine, un nuovo periodo ai sensi del quale, se la violazione è compiuto all’interno di un centro abitato e per almeno due volte nell’arco di un anno, la sanzione innalzata ad euro fra 220,00 a 880,00 euro e si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni.
Con l’introduzione del comma 6-ter è aggiunta una previsione secondo cui nel caso di violazione reiterate nella stessa ora, e su un tratto di strada che ricada nelle competenze di uno stesso Ente proprietario (comune o stato), non si ha il cumulo materiale delle sanzioni, ma l’applicazione della sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave aumentata di un terzo, ove sia più favorevole.
Non trova invece soluzione la grande questione sulle apparecchiature e sui termini «approvazione» / «omologazione» che per il Ministero dei Trasporti, ancorché la recentissima sentenza della cassazione, si equivalgono secondo una circolare del 2017, ma che invece necessitava e necessita proprio di una modifica ad una norma primaria, inserita nel testo del disegno di legge iniziale, ma che stata poi cancellata.
– Mini-sospensione e revoca della patente
Il legislatore, sempre nell’ottica della sicurezza stradale, ha previsto che alcune gravi violazioni delle norme di circolazione che non prevedono sospensione della patente, o la prevedono solo alla seconda violazione in un biennio, saranno punite con la cosiddetta sospensione breve.
Si tratta di un provvedimento automatico (ossia non servirà uno specifico provvedimento del prefetto) che si applicherà già alla prima violazione.
Per l’attuazione viene introdotto nel Codice il nuovo art. 218-ter che, senza modificare l’art. 126-bis, prevede per i conducenti la cui patente risulti avere un numero inferiore a 20 punti, non solo l’ulteriore decurtazione dei punti ed il pagamento della sanzione pecuniaria, ma anche la sospensione breve della patente, in presenza di specifiche violazioni.
Questo tipo di sospensione si applica pertanto a chi ha un punteggio residuo inferiore a 20 punti e in presenza di specifiche infrazioni già sanzionate con la decurtazione secondo la tabella allegata all’art. 126-bis e precisamente:
– mancato rispetto dei segnali di senso vietato e di divieto di sorpasso (articolo 6, comma 4, lettera b);
– circolazione contromano (art. 143 comma 11);
– mancato rispetto delle precedenze (art. 145, comma 10);
– mancato rispetto delle segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico che vietino la marcia (art. 146, comma 3);
– violazione delle norme sui passaggi a livello, inclusi il superamento di barriere chiuse o in chiusura (art. 147, comma 5);
– sorpasso a destra ove non consentito (articolo 148, commi 9-bis e 15), ovvero sorpasso effettuato senza rispettare le prescritte regole di comportamento sia nei confronti di altri veicoli che di tram e velocipedi (articolo 148, comma 15, in violazione dei commi 2, 3 e 8);
– mancato rispetto della distanza di sicurezza, nei casi in cui la mancata distanza causi incidenti con gravi danni ai veicoli (art. 149, comma 5);
– inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve e dossi, nonché manovre relative a cambi di direzione o corsia, immissione nel flusso della circolazione,
– inversione del senso di marcia, retromarcia, svolta o sosta effettuate senza le prescritte cautele e regole di esecuzione (articolo 154, comma 7 e 8);
– guida senza casco o utilizzo irregolare del casco sui ciclomotori e motocicli (art. 171, comma 2);
– guida senza cintura di sicurezza o dispositivi anti-abbandono per bambini (art. 172, commi 10 e 11);
– uso del cellulare alla guida senza vivavoce o auricolare (art. 173, comma 3-bis);
Per i conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose:
– superamento dei periodi di guida stabiliti di oltre il 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida ovvero minimo del tempo di riposo (articolo 174, comma 6);
– mancato rispetto per oltre il 20 per cento del limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti o del limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti (articolo 174, comma 7, terzo periodo);
– circolazione durante il periodo in cui al conducente sia stato intimato di non proseguire il viaggio per violazione dei periodi di guida o mancato rispetto dei periodi di riposo, giornalieri e settimanali, indipendentemente dall’entità della violazione accertata (articolo 174, comma 11);
– infrazioni in autostrada (art. 176):
– retromarcia su autostrada;
– mancato rispetto della corsia di emergenza;
– sosta in corsia di emergenza senza motivazione valida;
– mancato uso delle luci di posizione e degli altri dispositivi di segnalazione visiva prescritti durante la sosta in condizioni di scarsa visibilità;
– mancata collocazione del triangolo di emergenza.
– per i conducenti di età inferiore a 21 anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente B, i conducenti che esercitano attività di trasporto di persone o cose, i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate o di autoveicoli con rimorchio che insieme raggiungano la stessa massa, di autobus e di altri autoveicoli per il trasporto di persone con più di otto posti a sedere escluso quello del conducente guida, nonché di autoarticolati e autosnodati, guida dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste, qualora il tasso alcolemico accertato non sia superiore a 0,5 g/l e anche se abbiano causato un incidente (articolo 186-bis, comma 2);
– mancata precedenza ai pedoni e in generale mancato arresto in caso di attraversamento di persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella o non vedente, nonché mancato uso di cautela in presenza di bambini e anziani (articolo 191, comma 4).
La durata della sospensione breve è articolata in due periodi:
– sospensione di 7 giorni per chi ha un punteggio inferiore a 20 ma superiore a 10 punti;
– sospensione di 15 giorni per chi ha meno di 10 punti;
La durata della sospensione è raddoppiata (14 e 30 gg.) se il conducente ha provocato un incidente stradale, compreso il caso in cui tale evento consista nella fuoriuscita dalla sede stradale senza coinvolgimento di altre persone o cose diverse dal conducente e dal suo veicolo.
È comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie all’accertamento di reati e il ritiro della patente di guida ove previsto, ai sensi degli artt. 222 e 223 del Codice della strada.
Ricapitolando le disposizioni stabiliscono che:
– nell’ipotesi in cui è prevista la sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall’agente che accerta la violazione e del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione.
L’agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall’interessato, con annotazione sul medesimo verbale;
– entro quindici giorni dal ritiro, il conducente può, ma solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, presentare istanza al Prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri.
La patente ritirata viene conservata presso l’Ufficio o Comando da cui dipende l’accertatore ed è restituita all’interessato o ad un suo delegato al termine del periodo di sospensione, periodo che decorre dal giorno del ritiro della patente.
Avverso il ritiro della patente è ammessa opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, secondo quanto previsto dall’articolo 205 del Codice della strada con riferimento all’opposizione all’ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.
La sospensione è annotata nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida a cura dell’Ufficio o Comando da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione.
E’ bene specificare che le disposizioni afferenti la sospensione breve della patente si applicano solo nei confronti dei conducenti che sono stati identificati nel momento in cui è stata commessa la violazione.
Ne sono esclusi, dunque, coloro nei cui confronti l’accertamento di violazione è notificato successivamente.
Qualora il ritiro della patente non sia stato effettuato, per qualunque motivo, il periodo di sospensione decorre dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento della violazione da cui consegue la sospensione.
Infine, per assicurare la coerenza del nuovo dettato normativo con la disciplina della recidiva già contenuta nel Codice della strada, vengono prese in esame, in particolare, le fattispecie nelle quali, per alcune violazioni, oltre all’applicazione della sospensione c.d. breve sia prevista la sanzione accessoria della sospensione ordinaria della patente di guida per l’ipotesi di recidiva.
Pertanto, si prevede che, quando una delle violazioni sia commessa più volte nel corso di un biennio, la sospensione c.d. breve della patente di guida si applichi solo se per le violazioni commesse non sia già prevista l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.
Nel caso di concorso delle due sanzioni troverà applicazione la sola sospensione in via ordinaria, disposta con provvedimento del Prefetto.
– Modalità d’uso dei pannelli a messaggio variabile
Importante novità per queste modalità di segnalazione: si rende attuabile l’uso dei segnali luminosi e dei segnali a messaggio variabile con valore prescrittivo quando recano indicazioni di pericolo e di prescrizione. Introdotte disposizioni finalizzate a precisare le modalità di funzionamento dei segnali luminosi di pericolo e di prescrizione e dei segnali a messaggio variabile, al fine di consentire l’individuazione dell’arco temporale di riferimento dell’attivazione dei pannelli per l’accertamento delle violazioni stradali
– Motoveicoli
Il nuovo Codice della Strada 2024 prevede anche regole specifiche per i motoveicoli. Per prima cosa, i conducenti di ciclomotori e motocicli verranno inseriti nell’elenco degli ‘utenti vulnerabili‘ insieme a pedoni, persone con disabilità, ciclisti e categorie similari.
Inoltre, gli aspiranti motociclisti autorizzati a esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A, muniti di foglio rosa, non potranno in alcun caso trasportare passeggeri.
Per quanto riguarda le nuove sanzioni per i conducenti di motoveicolo per coloro che occupano gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide, nonché gli scivoli o i raccordi tra i marciapiedi, le rampe o i corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli saranno soggetti a pagare una multa che va da un minimo di 165,00 a un massimo di 660,00 euro.
– Neopatentati
Anche per i neopatentati sono previste delle strette. Salirà da uno a tre anni il divieto di guida degli autoveicoli detti, a torto, “potenti” per i titolari di patente B, ma si semplifica lo schema attuale e si prevedono limiti più alti:
– 75 kW/t di potenza specifica massima (adesso sono 55 per le auto con motore termico e 65 per Bev (veicoli con propulsione esclusivamente elettrica) e Phev (ibridi plug-in che hanno la possibilità di ricarica esterna);
– 105 kW di potenza massima (ora sono 70kW).
Le limitazioni non si applicano quando il neopatentato si trova alla guida di un veicolo al servizio di una persona con disabilità, a condizione che sia munita di contrassegno di circolazione e la persona sia a bordo del veicolo stesso.
L’esenzione opera, naturalmente, anche quando lo stesso neopatentato sia la persona con disabilità che utilizza il veicolo di potenza elevata.
Allo stesso modo, non si applicano le limitazioni di potenza del veicolo quando il neopatentato alla guida è accompagnato da una persona, in funzione di istruttore, di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore.
La persona deve trovarsi a fianco del conducente neopatentato.
Se un minorenne viene scoperto alla guida senza patente e ubriaco o drogato, dovrà aspettare fino ai 24 anni d’età per guidare un’auto.
Inoltre, ci sono anche delle novità che riguardano il foglio rosa. Chi lo avrà ottenuto potrà esercitarsi con qualunque persona che abbia i requisiti necessari al suo fianco solo dopo aver effettuato esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e con il buio, con un istruttore abilitato e autorizzato di un’autoscuola.
Solo dopo un numero minimo di ore di esercitazione, che dovranno essere stabilite dal ministero dei Trasporti, l’autoscuola rilascerà un’apposita certificazione. Chi non avrà la certificazione rischia una multa da 430,00 a 1.731,00 euro, sanzione che si applicherà anche alla persona che funge da istruttore.
– Notifica delle violazioni
All’art. 201, al comma-1 bis viene modificata la lettera g-bis), che estende la casistica per la quale la contestazione immediata delle violazioni non è necessaria ed è effettuata soltanto la notificazione per estremi (ad esempio per le revisioni, la circolazione contromano, la violazione della segnaletica stradale, il divieto di sosta e fermata, limitatamente al divieto di sosta riservata nei casi in cui all’art. 7, comma 1, lettera d) ed al divieto di fermata, obbligo assicurativo, od obblighi conseguenti al sequestro del mezzo od obblighi conseguenti al fermo amministrativo).
– Omicidio stradale e lesioni personali colpose
Il disegno di legge reca modifiche anche agli artt. 589-bis e 590-bis del Codice penale.
Giova rammentare che nel 2016 (legge n. 41) il Codice penale, era stato a sua volta interessato da una novella in materie di omicidio colposo (art. 589) e lesioni colpose (art. 590).
Erano stati introdotti, rispettivamente gli artt. 589-bis e 590-bis, quali si dedicava un autonoma incriminazione ai fatti dei quali la violazione di legge, regolamenti, ordini o discipline.
Prima della legge n. 41/2016, tale evenienza era considerata circostanza aggravante.
Nel contesto di queste nuove autonome fattispecie di reato sono previste circostanze aggravanti (a effetto speciale) se il decesso di una persona o il cagionarle lesioni gravi o gravissime dipendesse dallo stato di ebbrezza alcolica (di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) o dall’alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Il quadro edittale che ne deriva è il seguente:
– omicidio stradale: da 2 a 7 anni;
– omicidio stradale aggravato per violazione delle norme sulla circolazione stradale ex artt. 186 e 187: da 8 a 12 anni
– lesioni stradali gravi: da 3 mesi a un anno;
– lesioni stradali gravi aggravate per violazione delle norme sulla circolazione stradale ex artt. 186 e 187: da 3 a 5 anni;
– lesioni stradali gravissime: da 1 a 3 anni;
– lesioni stradali gravissime aggravate per violazione delle norme sulla circolazione stradale ex artt.186 e 187: da 4 a 7 anni;
Dunque, per aversi l’ipotesi aggravata delle fattispecie qui in commento, non sarà sufficiente la mera concomitante realizzazione del reato di cui all’art. 187 ma si dovrà dimostrare l’effettivo stato di alterazione psico-fisica del conducente che ha cagionato la morte o le lesioni.
– Passaggi a livello
In particolare, si prevede che in corrispondenza dei passaggi a livello sprovvisti di barriere o semibarriere può essere collocato, sulla destra della strada, a cura e spese del gestore della ferrovia, un dispositivo luminoso, a due luci rosse lampeggianti alternativamente, che entra in funzione per avvertire in tempo utile del passaggio del treno, integrato da un dispositivo di segnalazione acustica.
Tali dispositivi devono comunque essere installati in caso di visibilità insufficiente.
– Piano salva ciclisti
Sorpassi sicuri: ciclisti maggiormente tutelati. Nessuna complicazione burocratica per chi sceglie le due ruote, anche con pedalata assistita.
– Regime sanzionatorio
Prima delle conclusioni ritorniamo al novellato istituto della sospensione breve della patente di guida. L’applicazione di tale sanzione, che viene applicata in automatico senza la necessità dell’ordinanza del Prefetto, è limitata a quelle violazioni che statisticamente producono più incidenti o che hanno più gravi conseguenze sull’incolumità degli individui in caso di incidente, e cioè:
– mancato rispetto dei segnali di senso vietato e di divieto di sorpasso;
– superamento di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità;
– circolazione contromano;
– mancato rispetto delle regole in materia di precedenza;
– violazione delle segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico;
– violazione delle norme di comportamento sui passaggi a livello;
– violazione delle norme di comportamento in materia di sorpasso a destra, sorpasso dei tram e sorpasso dei velocipedi;
– violazione della distanza di sicurezza tra veicoli, quando ne derivi una collisione con grave danno ai veicoli;
– inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni, delle curve o dei dossi;
– violazione delle regole in materia di cambio di direzione o di corsia o altre manovre in relazione alle norme che impongono di segnalare con sufficiente anticipo e di effettuare la manovra senza pericolo o intralcio, e di tenersi il più vicino possibile al margine della carreggiata e di dare la precedenza ai veicoli in marcia;
– mancato uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote;
– mancato uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, o del dispositivo di allarme antiabbandono del minore, nonché alterazione o ostacolamento del normale funzionamento dei dispositivi stessi;
– uso di dispositivi elettronici (cellulari) alla guida;
– superamento della durata dei periodi di guida superiore al 20% rispetto al limite giornaliero massimo, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006;
– circolazione durante il periodo in cui è stato imposto di non proseguire il viaggio;
– violazione in materia di divieto di retromarcia sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali;
– violazione sull’obbligo di impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla corsia di marcia, nonché di dare la precedenza ai veicoli in circolazione su quest’ultima corsia;
– violazione delle norme sul divieto di sosta e fermata sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli e sull’obbligo di portare il veicolo nel più breve tempo possibile sulla corsia per la sosta di emergenza o, mancando questa, sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento;
– violazione sul mancato uso delle luci di posizione e degli altri dispositivi di segnalazione durante la sosta e la fermata di notte, in caso di visibilità limitata;
– violazione dell’obbligo di apporre gli appositi segnali mobili, qualora la natura del guasto renda impossibile spostare il veicolo, oppure allorché il veicolo sia costretto a fermarsi su tratti privi di tali appositi spazi, ovvero durante la sosta sulla banchina di emergenza, di notte o in ogni altro caso di limitata visibilità, qualora siano inefficienti le luci di posizione;
– guida in stato d’ebbrezza, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0 e non superiore a 0,5 grammi per litro, anche nel caso in cui il conducente provochi un incidente;
– violazione delle regole di comportamento nei confronti dei pedoni.
– Regole specifiche per i motoveicoli.
Per prima cosa, i conducenti di ciclomotori e motocicli verranno inseriti nell’elenco degli ‘utenti vulnerabili‘ insieme a pedoni, persone con disabilità, ciclisti e categorie similari.
Inoltre gli aspiranti motociclisti autorizzati a esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A, muniti di foglio rosa, non potranno in alcun caso trasportare passeggeri.
– Sosta alla fermata dei mezzi pubblici e nelle corsie preferenziali
Salirà da 87,00 a 165,00 euro la multa per chi sosterà nelle intersezioni nei centri abitati, alla fermata dei mezzi pubblici e nelle corsie riservate ai mezzi pubblici
– Superamento dei limiti temporali della sosta
Cambierà la multa per superamento del limite previsto per la sosta a pagamento. Se la violazione si protrarrà nel tempo, la sanzione si calcolerà moltiplicando l’importo della sosta per il numero intero di periodi di tempo massimo consentito tra l’inizio della violazione e il momento dell’accertamento e comunque fino a un importo massimo pari al quadruplo dell’importo della sosta.
– Tutela delle persone esposte al traffico
Vengono modificate le norme di comportamento a tutela delle persone esposte al traffico. Introdotto, in particolare, un nuovo sistema di rallentamento del flusso veicolare (cosiddetta safety car).
Dispone altresì il divieto di superamento, in determinati casi, dei veicoli di polizia e di soggetti autorizzati preposti a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione sotto pena di sanzioni amministrative.
L’articolo 20 comma 1 lett. a), inserisce il comma 5 all’articolo 43 del Codice, in materia di segnalazione alla circolazione da parte degli agenti di traffico inserendo come ulteriore fattispecie rispetto a quelle che permettono agli organi di polizia stradale di fermare o rallentare la circolazione stradale con l’ausilio di un dispositivo supplementare di forma rettangolare a luce lampeggiante, denominato safety car.
Le modalità di rallentamento graduale della marcia e di regolazione del flusso veicolare sono stabilite tramite decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il Ministero dell’interno, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Violare le disposizioni comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.
La sospensione della patente viene raddoppiata, passando da tre a sei mesi, nel caso in cui le violazioni siano commesse da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni.
– Uso dei cellulari alla guida
Il Codice della Strada prevede multe più salate e controlli più severi per chi guida mentre fa uso del cellulare:
– ritiro della patente per una settimana se il conducente è in possesso di un numero di punti della patente superiore di 10 ma inferiore a 20, al di sotto di questa soglia è prevista la sospensione della patente di 15 giorni.
– da 250 a 1.697 euro e la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi (oggi si va da 165 a 660 euro) per la prima infrazione.
– da 350 a 2.588 euro e la sospensione patente da 1 a 3 mesi e la decurtazione da 8 a10 punti in caso di recidiva.
– Violazioni pericolose, ammesso l’uso delle telecamere
Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, le forze di Polizia potranno accertare alcune violazioni particolarmente pericolose (divieto di circolazione di determinati veicoli, inversione del senso di marcia, circolazione su corsie non consentite, impropria occupazione delle corsie di accelerazione o decelerazione, mancato uso delle luci di posizione durante la sosta o la fermata, violazione delle norme sull’esazione del pedaggio) usando le normali telecamere e la relativa documentazione fotografica o filmata.
Gli accertamenti di violazioni del Codice della Strada potranno essere effettuati da remoto anche per:
– obbligo di precedenza in corrispondenza delle piste pedonali e ciclabili;
– divieto di fermata e sosta negli stalli riservati agli organi di polizia stradale, vigili del fuoco e servizi di soccorso, stalli rosa e stalli riservati a disabili, veicoli elettrici, al carico/scarico delle merci e ai servizi di trasporto pubblico.
– Zona a traffico limitato
Stop a eccessive limitazioni dannose e poco chiare. Ai sindaci il compito di proporre soluzione equilibrate che tutelino ambiente, libertà di circolazione e lavoro.
Si prevede poi di risolvere la forte criticità di accertamenti multipli in corrispondenza di ZTL, attraverso l’introduzione di una regola semplice e inequivocabile: evitare di sanzionare all’uscita l’utente che fa ingresso nella zona a traffico limitato nel momento in cui non è in vigore il divieto, posto che potrebbe verificarsi che eventi eccezionali potrebbero determinare l’involontaria permanenza nella medesima zona.
Nel caso di controllo del tempo di permanenza in una ZTL si applica una tolleranza pari al 10% del tempo di permanenza consentito.
In caso di più violazioni senza contestazione immediata delle norme che disciplinano la circolazione nella stessa Zona a Traffico Limitato o nella stessa area pedonale urbana, si applicherà una sola sanzione per ciascun giorno di calendario.
E non sarà sanzionato all’uscita l’utente che ha fatto ingresso nella zona a traffico limitato nel momento in cui non era in vigore il divieto.
Inoltre, è prevista una tolleranza del 10% laddove si prevede un tempo massimo di permanenza.
Nell’ipotesi di mancato pagamento dell’intera somma prevista si applica la sanzione amministrativa da euro 83,00 a 332,00, come allo stato, e, per il recupero della tariffa non corrisposta, la sanzione è maggiorata di una somma corrispondente alla tariffa dell’intero periodo per giorno di calendario in cui avviene l’accertamento.
Anche in questo caso, la sanzione e la relativa maggiorazione si applicano per ogni periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione.
Qualora la violazione della limitazione della circolazione nella zona tariffata sia per insufficiente pagamento della somma prevista, le sanzioni sono così ridefinite, innovando rispetto alle disposizioni vigenti:
– non si applica la sanzione nel caso in cui l’accertamento della violazione avvenga entro il 10 per cento del tempo per cui è stata corrisposta la tariffa;
– la sanzione (che va da euro 83,00 a euro 332,00) è ridotta del 50 cento se l’accertamento della violazione avviene oltre il 10 per cento ed entro il 50 per cento del tempo per cui è stata corrisposta la tariffa;
– si applica l’intera sanzione nel caso in cui l’accertamento della violazione avvenga oltre il 50 per cento del tempo per cui è stata corrisposta la tariffa.
– Zone a traffico limitato territoriali
Con il nuovo Codice della strada verrà introdotta anche la Ztl nelle aree Unesco, con l’obiettivo di tutelare le zone di particolare rilevanza culturale paesaggistica o naturalistica tutelati dall’UNESCO e di renderle sempre più fruibili a livello turistico.
I proprietari e i gestori delle strade (ma non delle autostrade e delle extraurbane principali) potranno istituire, con parere favorevole del prefetto, zone a traffico limitato territoriali fino a un massimo di 5 mesi all’anno.
Il controllo della circolazione in dette aree potrà essere effettuato mediante i sistemi di controllo automatico degli accessi.
Si specifica che gli autorizzati a circolare nelle zone traffico limitato territoriali non dovranno in nessun caso pagare l’accesso.
– Considerazioni
Nonostante i ritardi, il Nuovo Codice della strada 2024 rappresenta un passo significativo verso una maggiore sicurezza stradale. La sua applicazione sarà fondamentale per ridurre incidenti e infrazioni sulle strade italiane. Con norme più rigide e controlli più severi, ci si aspetta un calo delle violazioni e un aumento della consapevolezza da parte di automobilisti, ciclisti e utilizzatori di monopattini.
Vista la follia dilagante, mi sarei aspettato un esame psicoattitudinale preventivo al conseguimento della patente e la ripetizione dello stesso, insieme a un esame teorico, ogni 10 anni. Questo sarebbe stato davvero nell’interesse della sicurezza stradale.
Inoltre sugli automobilisti, oltre alle nuove sanzioni previste dalla riforma del Codice, incombe anche l’aggiornamento biennale degli importi delle multe, con la proroga decisa dal governo nel 2020 che scadrà a fine 2024. Da gennaio a oggi gli incassi ottenuti dagli enti locali grazie alle sanzioni per violazioni stradali a carico delle famiglie ammontano complessivamente a 1,44 miliardi di euro, con in testa tra le grandi città Milano (144 milioni di euro), Roma (97 milioni) e Torino (49 milioni).
In caso di aggiornamento delle sanzioni basato solo sugli ultimi due anni, così come previsto dall’art. 195 del Codice della strada, l’incremento medio delle multe che scatterà dall’1 gennaio 2025 si attesterà attorno al +6%, con effetti compresi tra +3 euro e +51 euro a multa se si considerano solo le violazioni più frequenti. Del tutto improbabile che il governo opti per un aggiornamento quadriennale delle sanzioni (2020-2024) poiché lo stesso equivarrebbe ad un maxi-rincaro degli importi del +17,6%. Ma si sollevano anche altre due questioni: nel caso in cui la stretta imposta dal nuovo Codice della strada entrasse in vigore entro l’anno, gli importi delle nuove sanzioni subirebbero aumenti già dal prossimo gennaio come effetto del possibile aggiornamento biennale delle multe? E perché il governo, se da un lato introduce una stretta in tema di sicurezza stradale, dall’altro dimentica di varare l’Osservatorio sulle multe stradali (in capo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) introdotto dal decreto legge Pubblica amministrazione bis del 2023 e che sarebbe dovuto entrare in funzione entro novembre 2023, con il compito di realizzare una relazione annuale “contenente in particolare i dati relativi agli incidenti stradali e alla regolarità e trasparenza nell’utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie e nell’uso dei dispositivi elettronici di controllo della velocità?”.
– Ma anche un pizzico di polemica
Mille cambi per non cambiare nulla…
Ci saremmo accontentati di 3 punti
– Introdurre auto civetta (tante), finanziate interamente dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie;
– Controllare tassa di possesso ed assicurazione di ogni auto anche con le telecamere dei caselli autostradali;
– Applicare realmente le leggi già in vigore.
Conclusioni….anche se un po’ amare
Non si può negare che Il Codice della strada 2024 introduce importanti modifiche con l’obiettivo di aumentare la sicurezza stradale e ridurre il numero di incidenti. È fondamentale che tutti gli utenti della strada, dai conducenti di veicoli a motore ai ciclisti, siano consapevoli di queste nuove regole e le rispettino rigorosamente per contribuire a rendere le strade italiane più sicure per tutti.
Ma, per onestà intellettuale, bisogna ribadire che solo gli agenti possono intercettare chi è ubriaco, drogato, chi usa il cellulare, chi non usa le cinture di sicurezza, chi buca una precedenza e uno stop, chi sfora i tempi di guida, chi tarocca il cronotachigrafo.
Si parla di ampliamento (ripristino direi) degli organici delle forze dell’ordine. Ma quanti agenti poi saranno impiegati sulle strade per far rispettare le regole e per contenere la dilagante “violenza stradale”?
Se ne convincano i decisori politici senza l’“arbitro” che fischia sulla strada sarà un festival delle violazioni e quindi dei rischi. Non c’è riforma del Codice che tenga