Pubblichiamo la precisazione inviataci dall’Avv. Claudio Orlando a proposito dell’articolo “Un incendio doloso distrugge il rimessaggio: come comportarsi?” apparso su TURIT 119 in questa sezione.
Invio la presente in relazione ad un Vostro articolo apparso sulla rivista TURIT nella sezione Assicurazioni e dintorni, articolo nel quale si dava atto che “da un punto di vista civilistico appare del tutto pacifico che la responsabilità della tenuta e conservazione del camper sotto tutti gli aspetti ricada in capo al gestore responsabile del rimessaggio.
Conseguentemente, a prescindere dal fatto che il gestore sia assicurato o meno lo stesso dovrà rispondere di tutti i danni arrecati a Lei e agli altri proprietari dei camper per la perdita degli stessi. Nel caso specifico, distruzione a causa di incendio, lo stesso gestore …..si potrà rivalere sul responsabile che ha provocato o procurato l’incendio…”.
In particolare, tale articolo rispondeva ad una domanda di un lettore il quale aveva trovato il proprio camper, parcheggiato presso un deposito, completamente distrutto da un incendio doloso. In merito credo sia opportuno precisare quanto segue.
Il contratto di rimessaggio camper è assimilabile quanto alla disciplina giuridica applicabile al contratto di deposito con la conseguenza che è connaturato a tale contratto l’obbligo di custodia del bene da parte del depositario.
Ciò comporta che il depositario (nel caso de quo il titolare del rimessaggio) debba custodire la cosa e restituirla nello stato in cui è stata consegnata con il conseguente obbligo di risarcire il danno in caso di perdita totale e/o parziale del bene.
Tale assunto però deve essere mitigato dalla previsione dell’articolo 1780 c.c. che limita la responsabilità del depositario qualora quest’ultimo fornisca la prova dell’inevitabilità dell’evento nonostante l’uso della diligenza del buon padre di famiglia richiesta dall’articolo 1768 c.c. ovvero nell’ipotesi di caso fortuito dell’evento.
Ne consegue che qualora il titolare del rimessaggio fornisca la prova che la perdita del bene si è verificata in conseguenza di un fatto a lui non imputabile e che nell’adempimento dei suoi doveri ha utilizzato la diligenza richiesta lo stesso non è tenuto ad alcun obbligo di risarcimento del danno. È, pertanto, da escludersi qualsiasi ipotesi di responsabilità oggettiva quando il danno non sia ricollegabile con nesso causale ad azione od omissione da parte del depositario.
Al fine di non ingenerare aspettative di rimborso e risarcimento non praticabili, anche nell’interesse dei Vostri lettori, Vi invito a voler meglio precisare la questione trattata.
A disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario, colgo l’occasione per porgerVi distinti saluti.
Avv. Claudio Orlando