E’ vacanza e il canovaccio è sempre lo stesso: un esercito di migliaia di camperisti migra verso il mare o i monti incontrando la “persecuzione” attivata da alcuni sindaci nei confronti delle famiglie che viaggiano in autocaravan.
Purtroppo, nonostante le normative emanate, l’ultimo espediente di alcuni sindaci (riservare i parcheggi alle sole autovetture) ha avuto successo in quanto ben tre Preture hanno respinto i ricorsi presentati dai camperisti contravvenzionati in detti parcheggi. In molti hanno telefonato chiedendo un sintetico manuale per affrontare i divieti ed ecco esaudirli mettendo al loro servizio la nostra esperienza. (di Pier Luigi Ciolli)
Divieto di sosta e/o transito alle autocaravan:
- fotografare davanti/dietro la segnaletica stradale verticale inerente il divieto;
- annotare l’esatta ubicazione della segnaletica (via/piazza/ ecc.);
- recarsi al Comando Polizia Municipale chiedendo il rilascio della fotocopia NON in bollo della ordinanza istitutiva di detta segnaletica (ai sensi della Legge n. 241/1990) oppure la spedizione al nostro indirizzo;
- se il retro della segnaletica stradale verticale di divieto vede l’iscrizione dell’anno superiore al 1992 e non vi sono serigrafati i dati inerenti l’ordinanza istitutiva (come prevede il Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione) chiedere l’intervento della Polizia Municipale e/o Stradale e/o dei Carabinieri per far elevare il verbale per la rimozione della stessa;
- illustrare quanto occorso con lettera (allegando fotografie e copia ordinanza) al Coordinamento Camperisti (50125 FIRENZE – Via San Niccolò 21/rosso) nonché telefonare allo 0330 415659 avvisando della avvenuta spedizione.
Sbarra posta a 2 metri da suolo:
- fotografare davanti/dietro la sbarra e la relativa segnaletica stradale verticare;
- annotare l’esatta ubicazione (via/piazza/ ecc.);
- recarsi al Comando Polizia Municipale chiedendo il rilascio della fotocopia NON in bollo della ordinanza istitutiva di detta sbarra (ai sensi della Legge n. 241/1990); (chiedere l’intervento dei Carabinieri affinchè elevino contravvenzione al Comune e redigano il verbale per la rimozione della stessa.
Promemoria. Il Ministero Lavori Pubblici – Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale, con lettera Prot. 4567/Divisione Area Tecnica 1/67, datata 05 marzo 1997 e diretta al Sindaco di Riva del Garda ribadisce:- Riguardo al concetto di strada e circolazione “In via preliminare occorre osservare che a norma del 1° comma dell’art. 2 del Nuovo Codice della Strada, per “strada” si intende l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. Per il termine “circolazione” vale la definizione di cui al punto 9), comma 1 dell’art. 3 del Codice. Ai sensi del Codice, non è la proprietà l’elemento caratterizzante di una strada in quanto tale, bensì l’uso pubblico, anche di fatto, dell’area aperta alla circolazione.
Per inciso tale definizione si ritrova anche all’art. 2 del precedente testo unico delle norme sulla circolazione stradale (DPR 393/59)”. - Riguardo alle barriere artificiali poste a due metri dal suolo per impedire l’accesso di alcuni veicoli “… occorre chiarire che l’art. 175 del Regolamento tratta dei dispositivi di segnalazione di ostacoli presenti sulle strade e non eliminabili. Nel caso di specie gli ostacoli sono stati artificiosamente realizzati e quindi l’art. 175 non è un riferimento adeguato. Anche in questo caso codesta Amministrazione non ha correttamente interpretato le norme, neppure quelle previgenti. Infatti il precedente regolamento di esecuzione (DPR 420/59) prevedeva all’art. 116 le modalità di segnalazione degli ostacoli e all’art. 159 vietava l’impiego di segnali diversi d quelli prescritti dallo stesso Regolamento. Stesso divieto è prescritto dall’art. 18 del precedente testo unico delle norme sulla circolazione stradale. E’ pur vero che le precedenti norme non prevedevano esplicitamente sanzioni in caso di inosservanza, ma è anche previsto all’art. 234 del vigente codice che la segnaletica doveva essere adeguata entro il mese di dicembre 1995 e che tale termine è ormai trascorso, con le conseguenze sanzionatorie del Nuovo Codice. Il fatto che altre amministrazioni abbiano adottato sistemi analoghi non rende regolare una segnaletica palesemente difforme. … E in verità le copie di ordinanze trasmesse da codesta amministrazione, in un arco di tempo dal 1987 al 1996, non fanno mai riferimento ai portali installati, ma solo in due casi alla istituzione del divieto di transito per veicoli di altezza superiore ad 1,90 m in alcune aree. Cosa che di norma viene segnalata con il cartello stradale di cui alla fig. II.66 del Regolamento. Divieto che peraltro non sembra particolarmente motivato nel disposto delle ordinanze. Senza considerare che codesta amministrazione aveva avanzato con nota n. 5547 del 28.6.96 istanza per l’impiego di portali come dissuasori di sosta e non come segnalatori i ostacolo. Istanza sulla quale questo Ufficio aveva espresso parere negativo. … la responsabilità per il verificarsi di eventuali inconvenienti od incidenti riconducibili alla presenza dei più volte citati portali ricadrà su codesta amministrazione”.
- Riguardo al concetto di strada e circolazione “In via preliminare occorre osservare che a norma del 1° comma dell’art. 2 del Nuovo Codice della Strada, per “strada” si intende l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. Per il termine “circolazione” vale la definizione di cui al punto 9), comma 1 dell’art. 3 del Codice. Ai sensi del Codice, non è la proprietà l’elemento caratterizzante di una strada in quanto tale, bensì l’uso pubblico, anche di fatto, dell’area aperta alla circolazione.
- illustrare quanto occorso con lettera (allegando fotografie e copia ordinanza) al Coordinamento Camperisti (50125 FIRENZE – Via San Niccolò 21/rosso) nonché telefonare allo 0330 415659 avvisando della avvenuta spedizione.
Rinvenire sul tergicristallo “Avviso o Preavviso” di Verbale:
- fotografare davanti/dietro la segnaletica stradale verticale inerente il divieto;
- Annotare l’esatta ubicazione della segnaletica (via/piazza/ ecc.);
- Recarsi al Comando Polizia Municipale chiedendo:
– il rilascio della fotocopia NON in bollo della ordinanza istitutiva di detta segnaletica (ai sensi della Legge n. 241/1990);
– la redazione e rilascio del Verbale di Accertamento inerente l’infrazione (senza consegnare indietro il modulo in quanto è in loro possesso la copia) onde evitare gli oneri della notifica; - Se il retro della segnaletica stradale verticale di divieto vede l’iscrizione dell’anno superiore al 1992 e non vi sono serigrafati i dati inerenti l’ordinanza istitutiva (come prevede il Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione) chiedere l’intervento della Polizia Municipale e/o Stradale e/o dei Carabinieri per far elevare il verbale per la rimozione della stessa;
- Illustrare quanto occorso con lettera (allegando fotocopia del Preavviso e copia ordinanza) al Coordinamento Camperisti (50125 FIRENZE – Via San Niccolò 21/rosso) nonché telefonare allo 0330 415659 avvisando della avvenuta spedizione.
Essere presenti allorquando gli agenti elevano contravvenzione:
- Se il retro della segnaletica stradale verticale di divieto vede l’iscrizione dell’anno superiore al 1992 e non vi sono serigrafati i dati inerenti l’ordinanza istitutiva (come prevede il Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione) chiedere di elevare verbale per la rimozione della stessa;
- prendere nota del nome e cognome e/o del numero dell’agente;
- nel caso gli agenti vi elevino verbale, chiedere che nel Verbale di Accertamento si iscrivano gli estremi dell’ordinanza (istitutiva del divieto) violata (Art. 383 Regolamento di Attuazione del CdS “il verbale deve contenere….la citazione della norma violata..”);
- non rilasciare dichiarazioni,
- non sottoscrivere il Verbale;
- farsi rilasciare la copia del verbale;
- recarsi al Comando Polizia Municipale chiedendo il rilascio della fotocopia NON in bollo della ordinanza violata;
- illustrare quanto occorso con lettera (allegando fotografie e copia ordinanza) al Coordinamento Camperisti (50125 FIRENZE – Via San Niccolò 21/rosso) nonché telefonare allo 0330 415659 avvisando della avvenuta spedizione.
Parcheggio con tariffa sosta autocaravan eccedente a quanto previsto per legge.
In alcuni parcheggi vi sono tariffe per sosta autocaravan in violazione a quanto previsto all’art. 185 del Codice della Strada e/o ci troviamo difronte a degli stalli di sosta inferiori ai 10 metri quadri previsti per legge. Sono situazioni che creano conflittualità che mal si conciliano con la vacanza tanto da preferire il dover subire in silenzio l’ennesimo sopruso. In ambo i casi è necessario dare sintetiche indicazioni utili a cambiare la realtà, magari a vantaggio dei successivi fruitori. Ecco le indicazioni:
- contestare al parcheggiatore la tariffa errata e annotare nome e cognome oppure il numero della sua tessera identificativa nonché la ragione sociale e l’indirizzo di chi gestisce il parcheggio (art. 185 del CdS, comma 3, nel caso di sosta o parcheggio a pagamento alle autocaravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona);
- se il retro della segnaletica stradale verticale di divieto vede l’iscrizione dell’anno superiore al 1992 e non vi sono serigrafati i dati inerenti l’ordinanza istitutiva (come prevede il Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione) e/o disegni e/o diciture apposte in modo fantasioso, chiedere l’intervento della Polizia Municipale e/o Stradale e/o dei Carabinieri per far elevare il verbale per la rimozione della stessa;
- ricordarsi che:
- La delimitazione degli stalli di sosta è effettuata mediante il tracciamento sulla pavimentazione di strisce della larghezza di 12 cm. formanti un rettangolo, oppure con strisce di delimitazione ad L o a T, indicanti l’inizio, la fine e la suddivisione degli stalli entro i quali dovrà essere parcheggiato il veicolo.
- La delimitazione degli stalli di sosta mediante strisce è obbligatoria ovunque gli stalli siano disposti a spina (con inclinazione di 45° rispetto all’asse della corsia adiacente agli stalli) ed a pettine (con inclinazione di 90° rispetto all’asse della corsia adiacenti agli stalli) mentre è consigliata quando gli stalli sono disposti longitudinalmente (parallelamente all’asse della corsia adiacenti agli stalli).
- Per ottimizzare il numero degli stalli di sosta è opportuno allestire stalli di sosta per veicoli di dimensioni diverse, a partire dalla dimensione 230×450 cm come ricordate alle fig. II.444 e II.444a del Regolamento d’Esecuzione del Codice della Strada.
- I segnali orizzontali devono essere realizzati con materiali antisdrucciolevoli, mantenuti sempre efficienti e quando non più rispondenti allo scopo per il quale sono stati eseguiti devono essere rimossi e/o sverniciati, con idonee tecniche esecutive tali da evitare, anche con il trascorrere del tempo confusione con altri segnali. Le superfici dalle quali è stata rimossa la segnaletica non devono scostarsi sostanzialmente, per quanto riguarda la loro rugosità, tonalità cromatica e caratteristiche di riflessione, dalla superficie stradale circostante.
- Nell’area parcheggio devono essere previsti stalli di sosta riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili (opportunamente segnalati, ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell’accesso), nella misura di 1 ogni 50 stalli o frazione.
Riferimenti
– art. 40 del Codice della Strada,
– artt. 137 e 149 del Regolamento d’Esecuzione del CdS,
– D.P.R. n. 236 del 14 giugno 1989,
– D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996. - pagare la tariffa richiesta facendosi consegnare il relativo tagliando/scontrino;
- recarsi al Comando Polizia Municipale chiedendo un loro intervento affinchè verbalizzino l’applicazione di tariffe in violazione di legge (prendere nota del nome e cognome e/o del numero del vigile con cui si parla);
- illustrare quanto occorso con lettera (allegando fotocopia tagliando parcheggio) al Coordinamento Camperisti (50125 FIRENZE – Via San Niccolò 21/rosso) nonché telefonare allo 0330 415659 avvisando della avvenuta spedizione.