Chi si appresta a far installare sul proprio veicolo il GPL deve chiedere alla officina la conformità dell’impianto a quanto previsto nella Circolare n. 58/96, emanata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale M.C.T.C. – IV Direzione Centrale – Divisione 41 con prot. n. 1284/4183/0-D.C. IV n.A034 – datata Roma 30 aprile 1996.
Detta circolare ha come oggetto le Prescrizioni tecniche per l’installazione degli impianti di alimentazione dei veicoli, con combustibili in pressione e riordina le prescrizioni tecniche emanate sull’argomento.
Visto che la circolare è composta di diverse pagine, ritengo sufficiente la seguente sintesi.
2. PRESCRIZIONI GENERALI
….Le tubazioni, a diretto contatto con il gas, non debbono passare all’interno dell’abitacolo o attraverso le prese d’aria le prese d’aria per l’areazione o il riscaldamento dell’abitacolo …..
3. SERBATOI
… I serbatoi debbono essere installati in modo tale da risultare sufficientemente protetti dalle conseguenze di collisioni. In prossimità dei serbatoi non debbono essere presenti parti sporgenti o spigoli vivi. ….E’ altresì ammesso installare sulle autocaravan serbatoi di GPL del tipo “combinato” (il COORDINAMENTO CAMPERISTI invita a farsi installare solo quelli di tipo “combinato” in quanto più sicuri).
In una serie di punti troviamo utili e dettagliate indicazioni per l’installazione, i materiali da utilizzare nonché le distanze necessarie da rispettare qualora il serbatoio venga installato sotto la carrozzeria o sotto il piano di carico del veicolo, sulla carrozzeria o sul piano di carico, all’interno del veicolo.
Ecco alcuni punti utili:
3.1.1.6. L’accesso alle valvole di intercettazione del serbatoio, nonché la lettura dell’indicatore e degli estremi di identificazione del serbatoio stesso debbono risultare agevoli.
3.1.1.8. Se l’indicatore di livello del carburante è posto in posizione non visibile, deve essere installato un ripetitore sul cruscotto del veicolo o in altra zona ben visibile dal posto di guida.
3.1.2.4. Il posizionamento dei serbatoi sulla carrozzeria o sul tetto dei veicoli deve tener conto dei criteri di suddivisione e di collocazione delle masse indicate sul libretto di uso e manutenzione del veicolo ……
4. SISTEMA DI CONVOGLIAMENTO VERSO L’ESTERNO DELLE EVENTUALI FUGHE DI GAS
5. CONTENITORI TOTALI
6. RIDUTTORE
7. ELETTROVALVOLA
8. TUBAZIONI
9. DISPOSITIVO DI CARICA DEI SERBATOI
10. IMPIANTO ELETTRICO Normativa ben dettagliata.
11. DICHIARAZIONI
11.1. DICHIARAZIONI DEI PRODUTTORI DEI COMPONENTI
11.1.1. I produttori dei componenti debbono presentare dichiarazioni con le quali garantiscono che le parti a contatto con il gas sono costituite da materiali compatibili con lo stesso gas e non suscettibili di corrosione o deterioramento. Nel caso di componenti, omologati ai sensi del regolamento ECE/67 o dotati di omologazione nazionale, la certificazione non è richiesta.
11.1.2. Il produttore dei serbatoi deve presentare una dichiarazione relativa alla rispondenza degli stessi alle prescrizioni di cui al punto 3 (trattamento anticorrosione).
11.2. DICHIARAZIONI DELL’ALLESTITORE
11.2.1. L’allestitore deve presentare una dichiarazione relativa alla esecuzione a perfetta regola d’arte dell’impianto con specifica menzione:
– al rispetto delle prescrizioni sul fissaggio dei serbatoi e del contenitore totale (ove esiste) al veicolo;
– resistenza dei supporti e dei punti di ancoraggio al veicolo di cui ai punti 3.1.1.2. e 5.9. ed assunzione delle relative responsabilità;
– corretto posizionamento dei serbatoi nel rispetto della inclinazione del gruppo valvolare.
In assenza di quanto sopra descritto dovrà essere presentata una relazione, redatta da un tecnico abilitato, sulla rispondenza alle sopracitate prescrizioni.
11.2.2. L’allestitore deve inoltre presentare una dichiarazione relativa alle caratteristiche di resistenza delle tubazioni, in conformità a quanto previsto ai punti 8.1.6 ed 8.2.3., con assunzione delle relative responsabilità.
11.3. VEICOLI DOTATI PER COSTRUZIONE DI IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE CON COMBUSTIBILI IN PRESSIONE
Nella fattispecie, le dichiarazioni previste ai punti 11.1 ed 11.2 non sono richieste in quanto il costruttore è responsabile del veicolo nella sua interezza.
12. LIMITI DI MASSA A PIENO CARICO DEI VEICOLI ALIMENTATI A CNG
12.1. Il veicolo non può superare la massa complessiva a pieno carico riportata nel documento di circolazione. A tale scopo, se necessario, è apportata una riduzione del numero di persone e/o delle merci trasportate ….
13. MODALITA’ DI MISURA
14. NOTE FINALI
Le prescrizioni della presente circolare sono in vigore dall’Agosto 1996.