A cura di Domenico Carola
(Esperto UPLI. Già comandante dirigente di Polizia Locale, membro della Commissione di riforma del Codice della Strada, redattore de IlSole24Ore).
I monopattini elettrici, anche segway, hoverboard, monowheel, hanno finalmente delle regole definitive, sia per quanto riguarda l’omologazione che per la circolazione.
Questo, dopo che negli scorsi mesi la situazione è cambiata non una, ma due volte.
In linea generale sono stati equiparati alle biciclette, ma questo non vuol dire che si può fare tutto quello che si vuole, visto che ci sono anche delle sanzioni in caso di uso scorretto.
Ma andiamo con ordine.
Con il comma 102 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2019, Legge 30 dicembre 2018, n. 145, entrato in vigore il 1° gennaio 2019, viene autorizzata la circolazione su strada in via sperimentale di veicoli di mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica.
Con il comma 75 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2020, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 del 1° gennaio 2020 i monopattini elettrici ai velocipedi vengono equiparati ai velocipedi.
Il decreto milleproroghe 2020, Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8, entrato in vigore il 1°marzo 2020, con l’art. 33-bis è intervenuto sulla legge di bilancio 2020 ed ha operato alcune modifiche in materia di circolazione dei monopattini elettrici, rispetto ai quali vengono definite condizioni e limiti entro i quali è ammessa la loro circolazione, introducendo anche specifiche sanzioni.
Viene, inoltre, disposta la proroga di un anno della sperimentazione riguardante la circolazione di segway, hoverboard e monowheel e vengono introdotte le sanzioni amministrative per l’utilizzo non conforme alle disposizioni vigenti dei dispositivi di micromobilità oggetto di sperimentazione, diversi dai monopattini elettrici.
Sono altresì disciplinate le attività di noleggio di monopattini, anche in modalità free floating.
Con l’inserimento del comma 2-bis all’articolo 59 del codice della strada che disciplina i veicoli con caratteristiche atipiche, è stata introdotta una sanzione per chiunque circoli con un veicolo atipico per il quale non siano state ancora definite con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le caratteristiche tecniche e funzionali.
Tale nuova previsione è finalizzata ad impedire la circolazione di veicoli, spesso auto-costruiti, che non rientrano in nessuna delle categorie elencate e disciplinate dal codice della strada o dalle norme europee in materia, e trova applicazione in via residuale laddove la fattispecie non sia già sanzionata da specifica previsione.
1. LE NUOVE REGOLE INTRODOTTE DALL’ARTICOLO 33-BIS DEL DECRETO LEGGE 162/2019
Con il nuovo articolo 1, comma 75, della legge 160/2019 vengono fissate le caratteristiche alle quali il monopattino elettrico deve rispondere per essere equiparato al velocipede e, pertanto, poter circolare su strada anche fuori dall’ambito territoriale della sperimentazione e a prescindere dalla stessa.
I commi 75-ter e 75-quater introducono nuove regole per la circolazione dei monopattini elettrici relative, ad esempio, ai limiti di età per la loro conduzione, all’obbligo dell’uso del casco per i minori di diciotto anni, all’obbligo di indossare il giubbotto retroriflettente in condizioni di scarsa visibilità, ecc..
Il comma 75-quinquies introduce per i dispositivi elettrici, oltre al divieto assoluto di circolazione fuori dall’ambito territoriale della sperimentazione, anche il divieto di circolazione all’interno di tale ambito con il dispositivo avente caratteristiche tecniche difformi rispetto a quelle fissate dal decreto ministeriale.
Infine, il comma 75-septies disciplina il servizio di noleggio dei monopattini elettrici, anche in modalità free-floating.
2. LA CIRCOLAZIONE DEI MONOPATTINI ELETTRICI
La circolazione dei monopattini elettrici per effetto dell’equiparazione ai velocipedi non è soggetta a particolari prescrizioni relative all’omologazione, approvazione, immatricolazione, targatura, copertura assicurativa, ecc.
Per circolare su strada, però, devono rispondere a specifiche caratteristiche fissate dal nuovo articolo 1, comma 75, della legge 160/2019 di seguito elencate:
1. avere un motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW (500 watt);
1.1 La potenza nominale continua del motore, indicata anche come Rated Power, è la potenza che il motore è in grado di erogare in modo continuativo nel tempo alle condizioni elettriche e meccaniche nominali, cioè di normale utilizzo. La potenza massima, indicata anche come Max Power che può essere erogata per un tempo limitato, in genere, è significativamente più elevata della potenza nominale continua, può essere anche 50%-100% in più. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dai commi 75-bis e 75-quinques dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n, 160, occorre aver riferimento solo al primo valore sopraindicato, Rated power, eventualmente acquisendo questo dato dalle istruzioni tecniche dettagliate fornite dal costruttore, la cui mancanza non integra alcuna violazione, eventualmente acquisendo questo dato dalle istruzioni tecniche dettagliate fornite dal costruttore, l cui mancanza non integra alcuna violazione.
2. non essere dotati di posto a sedere per l’utilizzatore perché destinati ad essere utilizzati da quest’ultimo con postura in piedi. Oltre a quanto indicato, il medesimo articolo 1, comma 75, fa espresso rinvio agli altri requisiti tecnici e costruttivi indicati nel decreto ministeriale, che possono essere cosi riassunti:
a). essere dotati di limitatore di velocità che non consenta agli stessi di superare i 25 Km/h quando circolano sulla carreggiata delle strade ed i 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali;
aa). Diversamente dal decreto ministeriale che prevedeva una velocità massima di 20 Km/h, il limitatore del monopattino che circola sulla carreggiata deve essere regolabile a 25 Km/h. Infatti, l’art. 1, comma 75-ler della legge 160/2019, prevede che i monopattini elettrici possono circolare sulla carreggiata ad una velocità fino a 25 Krn/h, Tale previsione contenuta in una norma primaria deve ritenersi prevalente rispetto a quanto indicato nel decreto ministeriale
b). essere dotati di un campanello per le segnalazioni acustiche;
bb). Si applicano le disposizioni di montaggio previste per i velocipedi dall’articolo 223 regolamento esecuzione ed attuazione del codice della strada se non incompatibili rispetto alle caratteristiche peculiari.
c). riportare la marcatura “CE” prevista dalla direttiva 2006/42/CE;
cc). La Direttiva 2006/42/CE prevede che la marcatura CE debba essere accompagnata dalla dichiarazione CE di conformità che, però, non deve essere portata al seguito dal conducente. Tuttavia, in caso di dubbio sulla genuinità della marcatura «CE», gli organi di polizia stradale possono intimare l’esibizione del citato documento ai sensi dell’articolo 180, comma ottavo del codice della strada.
d). avere i componenti specifici per i monopattini elettrici elencati nell’allegato 1 del decreto ministeriale;
dd). ) La norma usa il termine “caratterizzati” e non quello di “conformità”, In questo senso, anche il decreto ministeriale ha precisato che si tratta di componenti di “massima” perché utili all’identificazione di dispositivi che presentano caratteristiche analoghe. Pertanto, eventuali componenti che abbiano caratteristiche analoghe a quelle riportate nell’allegato 1 del decreto mi8nisteriale possono essere considerati conformi.
e). da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, devono essere equipaggiati con luci bianche o gialle anteriori e con luci rosse e catadiottri rossi posteriori per le segnalazioni visive ed in mancanza non possono essere utilizzati, ma solamente condotti o trasportati a mano. La norma non prescrive titoli abilitativi per la conduzione, imponendo però il compimento del quattordicesimo anno di età e l’osservanza di specifici comportamenti di seguito elencati:
ee). Si applicano le disposizioni di montaggio previste per i velocipedi dall’articolo 223 regolamento esecuzione ed attuazione del codice della strada se non incompatibili rispetto alle caratteristiche peculiari.
1. I monopattini elettrici possono essere fatti circolare:
a. sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, ove è consentita la circolazione dei velocipedi (rimangono, pertanto escluse, le strade urbane con limite di velocità superiore a 50 km/h, come ad es. le strade urbane di scorrimento, e quelle ove vige localmente un divieto di circolazione per i velocipedi);
b. sulle strade extraurbane, solo all’interno della pista ciclabile;
Sulle strade urbane permane comunque l’obbligo già previsto dall’articolo 182 del codice della strada, che impone di utilizzare le piste ciclabili, ove presenti.
2. I conducenti di monopattini elettrici, inoltre:
a. non possono superare i 25 km/h quando circolano sulla carreggiata e i 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali;
b. devono procedere su un’unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due;
c. se minori, devono indossare idoneo casco protettivo;
cc). L’obbligo dell’uso del casco discende dalla maggiore pericolosità del monopattino elettrico rispetto alla bicicletta, per la quale non vige l’obbligo, correlala al rapporto tra la geometria strutturale del veicolo e la velocità che il mezzo consente di raggiungere e, pertanto, alla maggiore esposizione al rischio in caso d’urto con ostacolo fisso o altro pedone, perdita di equilibrio ovvero impatto con altro veicolo circolante. Alcune evidenze statistiche che emergono dall’esperienza di Paesi nei quali l’uso dei monopattini elettrico è già diffuso, mostrano incrementi degli incidenti nelle zone urbane con conseguente maggiore lesività dci conducente per traumi al capo e lesioni intratoraciche
d. devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta. Non è consentito, pertanto, guidare senza mani, né tenere una mano impegnata per reggere borse, ombrelli o altro, poiché devono avere libero l’uso di entrambe le mani;
e. devono essere in grado, in ogni momento, di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie;
f. devono indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione;
g. non possono trasportare altre persone, oggetti o animali, trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da un altro veicolo.
In merito alle disposizioni illustrate, si richiama l’attenzione, in particolare, sul limite di velocità e sull’obbligo dell’uso del casco per i minori.
Quanto al superamento del limite di velocità sulla carreggiata, l’articolo 1, comma 75-ter prevale sulla norma di cui all’articolo 142 del codice della strada in quanto disposizione a carattere speciale avente medesima oggettività giuridica.
Pertanto, ove venga rilevata una velocità superiore a 25 Km/h e superiore anche al limite imposto per la strada, troverà applicazione la sola sanzione di cui all’articolo 1, comma 75-ter, citato.
Rimane, invece, ferma l’applicabilità dell’articolo 142 laddove la velocità tenuta sulla carreggiata dal veicolo sia inferiore o uguale a 25 km/h, ma superiore al limite vigente sulla carreggiata.
Si precisa che per l’applicazione delle sanzioni indicate occorre sempre rilevare il superamento della velocità attraverso dispositivi appositamente omologati ovvero approvati ai sensi dell’articolo 45 del codice della strada.
Sulle piste ciclabili, viceversa, salvo diversa segnalazione, è consentito tenere la velocità imposta sulla strada di cui le piste sono parte. In caso di superamento dei limiti imposti sulla pista, perciò, trovano sempre applicazione le sanzioni dell’articolo 142 perché non si applica alla circolazione sulle piste la sanzione per il superamento del limite di velocità indicato dal citato comma 75-ter.
Quanto all’obbligo dell’uso del casco, si sottolinea che la norma prevede che lo stesso sia “idoneo”.
Il casco è da intendersi certamente non idoneo, quando per realizzazione o per caratteristiche esterne non è palesemente in condizione di fornire adeguata e completa protezione per il capo.
Per una valutazione circa l’idoneità possono soccorrere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune circostanze, mutuandole dalla specifica normativa di riferimento:
• resistenza allo scalzamento nel senso che il casco deve rimanere solidale al capo anche a fronte di forze esterne che tendano a scalzarlo;
• capacità di assorbimento degli urti nel senso che il casco deve apparire integro, senza fratture, fessurazioni o profonde abrasioni della superficie;
• dimensioni tali che consentano al casco, di adeguata misura, di proteggere effettivamente le varie parti sensibili della testa, mantenendosi nella posizione di protezione.
I modelli di casco provvisti di omologazione di qualsiasi tipo, per l’uso su strada o per ambiti quali quelli sportivi per proteggere il capo da urti per caduta in velocità, possono considerarsi idonei, giacché hanno superato, a monte, i test previsti dalla normativa di riferimento.
Per quanto non espressamente richiamato dalle nuove norme, considerato che i monopattini elettrici sono equiparati ai velocipedi e, quindi, sono considerati veicoli, troveranno applicazione le norme di comportamento di carattere generale previste dal codice della strada e, in particolare, l’art. 182 che disciplina la circolazione dei velocipedi.
Di seguito se ne riassumono alcune a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1. articolo 115: rispetto, da parte del conducente del monopattino, dei requisiti fisici e psichici di cui all’articolo citato;
2. articolo 143: quando il conducente del monopattino circola sulla carreggiata deve tenersi il più vicino possibile al margine destro della stessa, in modo da non intralciare il transito degli altri veicoli; come per le biciclette, i conducenti dei monopattini non possono circolare sul marciapiede, salvo che non siano condotti o trasportati a mano;
3. articolo 154: i conducenti dei monopattini devono segnalare tempestivamente, con il braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata;
4. articolo 145: se il monopattino utilizza le piste ciclabili, nell’immettersi nelle strade deve arrestarsi e dare la precedenza ai veicoli circolanti sulla strada stessa;
5. articoli 40 e 146: i conducenti degli altri veicoli devono cedere la precedenza ai monopattini elettrici che hanno iniziato la manovra di passaggio in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili;
6. articolo 173: come sulle biciclette, possono utilizzare il cellulare o gli altri dispositivi elettronici solo attraverso auricolare ed a condizione che mantengano libero l’uso delle mani. La norma, infatti, diretta genericamente al conducente, disciplina l’uso di apparecchi radiotelefonici durante la marcia senza fare distinzione di veicoli;
7. articolo 182: i conducenti dei monopattini devono condurre il veicolo a mano quando siano di intralcio o di pericolo per i pedoni, come ad esempio sulle strisce pedonali e, in generale, ogni qualvolta le circostanze lo richiedano. In tali casi sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza;
8. articoli 186 e 187: circa la guida in stato di ebbrezza alcolica o in stato di alterazione psicofisica per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, il conducente di un monopattino elettrico risponde delle violazioni degli articoli, alla stregua di un’automobilista, pur non subendo la sospensione della patente, eventualmente posseduta, e la decurtazione dei punti.
3. LA CIRCOLAZIONE DEI DISPOSITIVI ELETTRICI
La circolazione dei dispositivi elettrici, vale a dire, segway, hoverboard e monowheel, ovvero di analoghi dispositivi di mobilità personale, è disciplinata dal succitato decreto m8nisteriale ed è consentita solo negli ambiti territoriali individuati da ciascun comune con delibera della Giunta.
Dalla disciplina, che di seguito verrà illustrata, sono esclusi gli acceleratori di andatura a propulsione esclusivamente muscolare di cui all’articolo 190, comma ottavo, codice della strada, quali, ad esempio, skateboard, monopattini a spinta, pattini a rotelle ecc., in osservanza a quanto indicato dall’articolo 33-bis del primo comma, secondo periodo del decreto-legge 162/2019.
La sperimentazione può essere autorizzata solo in alcune zone in ambito urbano:
– per tutti i dispositivi elettrici nelle aree pedonali;
– per i segway, in aggiunta, anche nei percorsi pedonali, nei percorsi ciclabili, sulle piste ciclabili, nelle “zone 30” e sulle strade con limite di velocità di 30Km/h.
Il decreto ministeriale ha, inoltre, fissato le norme di comportamento che i conducenti dei dispositivi elettrici devono rispettare tra le quali, in particolare, la conduzione da parte di maggiorenni ovvero da parte di minorenni solo se titolari di patente AM, A1 o B1.
L’art. 33-bis del decreto-legge 162/2019, confermando che la circolazione dei dispositivi elettrici è circoscritta esclusivamente nell’ambito della sperimentazione, ha introdotto specifiche sanzioni per le violazioni ivi contenute, con l’articolo1, comma 75-quinquies, legge 160/2019.
Per i dispositivi elettrici, oltre al divieto assoluto di circolazione fuori dall’ambito territoriale della sperimentazione, è stato previsto che la circolazione all’interno di tale ambito è consentita solo se tali dispositivi rispondono alle caratteristiche tecniche fissate dal decreto ministeriale.
Per entrambe le ipotesi, in caso di violazione, è stata introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 400,00.
Se uno dei due illeciti è commesso alla guida di un dispositivo avente un motore termico oppure un motore elettrico con potenza nominale continua superiore a 2 kW, oltre alla sanzione pecuniaria si aggiunge la sanzione accessoria della confisca del bene.
Al riguardo occorre precisare che tra le caratteristiche tecniche da osservare per la circolazione su strada di tali dispositivi, come descritti nel decreto ministeriale rientra il divieto di applicare agli stessi un motore termico.
Pertanto, la sola presenza di un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW non configura di per sé una difformità dalle caratteristiche previste per i dispositivi elettrici.
Di conseguenza, la circolazione all’interno dell’ambito territoriale della sperimentazione con un dispositivo avente caratteristiche tecniche e costruttive conformi e motore elettrico di potenza nominale continua superiore a 2 kW non dà luogo all’applicazione di alcuna sanzione.
Per le caratteristiche tecniche, si rimanda al contenuto del decreto ministeriale allegato, significando che gli elementi ivi elencati devono essere intesi come indicativi perché utili all’identificazione di quei dispositivi che presentano caratteristiche analoghe.
4. MONOPATTINI E DISPOSITIVI ELETTRICI AVENTI CARATTERISTICHE DIFFORMI
Come accennato, le nuove norme introdotte dall’articolo 33-bis del decreto-legge 162/2019, hanno previsto specifiche sanzioni per i monopattini elettrici e per i dispositivi elettrici che circolano avendo caratteristiche difformi da quelle suindicate.
Tali sanzioni trovano applicazione nei limiti in cui la configurazione del singolo veicolo o dispositivo non consente di inquadrarlo all’interno di una delle categorie di veicoli previste dal codice della strada o dai Regolamenti comunitari.
Quando i monopattini elettrici e i dispositivi elettrici sono considerati rientranti in una delle categorie dei veicoli esistenti, ed in particolare, in quella dei ciclomotori o dei motocicli, in base alle vigenti disposizioni del codice della strada, così come integrate dalle norme del Regolamento del Parlamento e del Consiglio dell’Unione Europea 168/2013 , relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli e, quindi, si applicheranno le norme riferite a questi ultimi veicoli.
In particolare, si possono considerare rientranti in una delle categorie suindicate quando abbiano due ruote, siano dotati di motore idoneo a consentirne lo spostamento in modo autonomo, cioè a prescindere dalla propulsione muscolare del conducente, non siano destinati all’uso di invalidi o bambini, abbiano per costruzione velocità superiore a 6 Km/h, abbiano una sella o un sedile per consentire al conducente di guidarli in posizioni diversa da quella in piedi e non siano di tipo autobilanciato.
Pertanto, il monopattino elettrico dotato di seduta e in grado di sviluppare velocità superiore a 6 Km/h può essere considerato ciclomotore o motociclo, con la conseguenza di escludere l’applicazione delle speciali disposizioni previste per i monopattini elettrici e di renderli soggetti alle norme del codice della strada previste per quei veicoli.
Diversamente, i dispositivi autobilanciati, segway, monowheel e hoverboard e altri analoghi dispositivi, qualunque sia la velocità che possono sviluppare, anche se muniti di seggiolino, non possono in nessun caso essere sottoposti alle prescrizioni di circolazione previste per i ciclomotori.
5. PROCEDURE PER LA CONFISCA
I commi 75-bis e 75-quinquies dell’art. 1 della legge 160/2019 prevedono la sanzione accessoria della confisca nei confronti, rispettivamente, dei monopattini elettrici e dei dispositivi elettrici quando circolano con un motore termico, ovvero elettrico con potenza nominale continua superiore a 2 kW
Occorre precisare che per i monopattini elettrici la presenza del motore termico o del motore elettrico con potenza nominale continua superiore a 2 kW costituisce di per sé difformità dalle caratteristiche tecniche e costruttive. Diversamente, per i dispositivi elettrici la sola presenza del motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW, non configura di per sé una difformità dalle caratteristiche tecniche e costruttive come, invece, la costituisce la presenza di un motore termico.
In virtù del richiamo operato dalla norma alle disposizioni contenute nella sezione II del titolo VI del codice della strada, trova applicazione anche la misura cautelare del sequestro ai sensi dell’articolo 213, comma primo.
Ciò sia nei confronti dei monopattini elettrici, che, come detto, sono considerati veicoli perché equiparati ai velocipedi, sia nei confronti dei dispositivi elettrici anche se non possono essere considerati veicoli.
Infatti, il comma primo del richiamato articolo 213, prevede l’applicazione del sequestro cautelare ai fini della confisca sia ai veicoli che alle altre cose oggetto della violazione.
Per quanto riguarda, invece, le procedure per l’applicazione del sequestro ai fini della confisca, occorre distinguere l’ipotesi in cui la misura cautelare viene applicata nei confronti di un monopattino elettrico ovvero nei confronti di un dispositivo elettrico.
Nel primo caso troveranno applicazione, ove compatibili, tutte le procedure indicate nell’articolo 213 e oggetto di approfondimento nella circolare n.300/A/559/19/101/10/21/4, del 21 gennaio 2019.
Nel secondo caso, invece, occorrerà fare riferimento alle procedure previste dal dPR 29 luglio 1982, n. 571 che disciplina il sequestro delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, anche diverse dai veicoli.
Infatti, diversamente dal comma primo, i commi successivi dell’articolo 213 fanno sempre riferimento all’applicazione della misura nei confronti del solo veicolo e, di conseguenza, solo nei confronti dei monopattini che, come detto, sono considerati veicoli. Il dispositivo elettrico sottoposto a sequestro, pe1tanto, in virtù di quanto indicato nell’articolo 7 del citato dPR, deve essere custodito presso l’ufficio cui appartiene l’agente accertatore.
Quando tale custodia non sia possibile o non opportuna, anche in ragione della necessità di individuare degli spazi appositi, il dispositivo potrà essere affidato a qualsiasi altro soggetto che abbia i requisiti richiesti per la custodia per i quali si rimanda al contenuto della richiamata circolare del 21 gennaio 2019.
Tale soggetto dovrà custodirlo con gli obblighi e le responsabilità che derivano da tale incarico in un luogo di cui abbia la disponibilità. In questo caso, per analogia con le procedure previste dall’articolo 213, si ritiene che il soggetto da nominare custode possa essere individuato anche nel proprietario o nel conducente del dispositivo.
Nella circostanza, si richiama l’attenzione sul fatto che il bene da sottoporre a sequestro non presenta dati identificativi e, pertanto, soprattutto quando lo stesso è affidato in custodia all’interessato, per dare corso alle procedure conseguenti al sequestro stesso, occorre che il mezzo di trasporto sia reso identificabile attraverso l’applicazione di sigilli o con procedure analoghe dal medesimo effetto, in modo da poterlo sempre collegare al procedimento sanzionatorio in atto.
6. INDIVIDUAZIONE DEL PROPRIETARIO DEL MONOPATTINO E ALTRO DISPOSITIVO PER
LA MOBILITÀ PERSONALE
Ai fini della corretta applicazione delle sanzioni, con particolare riferimento al principio di solidarietà di cui all’art. 196 del codice della strada e alla confisca amministrativa, occorre individuare chi sia il proprietario del veicolo o del dispositivo elettrico sottoposto a controllo. Infatti, i monopattini elettrici e i dispositivi elettrici sono beni mobili non registrati e privi di dati di identificazione che consentano di individuare con certezza l’effettivo proprietario.
In ragione di ciò, si dovrà fare riferimento al possesso del monopattino o dispositivo elettrico purché il soggetto che lo detiene lo abbia acquisito in buona fede in virtù di un “titolo” astrattamente idoneo. Di conseguenza, il conducente sarà considerato anche proprietario del dispositivo se detenuto legittimamente e fatta salva la dimostrazione della proprietà in capo ad altro soggetto attraverso l’esibizione di idoneo documento che lo possa dimostrare.
7. RESPONSABILITÀ DEL MINORE
Per l’applicazione delle misure sanzionatorie previste per i monopattini e per i dispositivi elettrici, valgono le regole generali previste dall’articolo 2 della legge 689/81, secondo il quale delle violazioni commesse dal minore risponde l’esercente la responsabilità genitoriale.
In base a tale principio è possibile considerare proprietario del mezzo condotto dal minore colui che esercita la responsabilità genitoriale, fatta salva la dimostrazione della proprietà in capo ad altro soggetto.
8. MONITORAGGIO DELL’INCIDENTALITÀ
Le norme descritte dovranno essere riviste al termine della sperimentazione, all’esito della quale saranno raccolti tutti gli elementi di valutazione da porre a fondamento di una futura regolamentazione per la circolazione dei monopattini e dei dispostivi elettrici.
Tra questi elementi, rivestono particolare importanza anche quelli relativi al dato infortunistico.
Occorre considerare che, al momento, i monopattini e i dispostivi elettrici non trovano collocazione in alcuna tipologia di “veicolo” nel modello con il quale gli organi di polizia stradale trasmettono i dati sull’incidentalità all’ISTAT per le successive elaborazioni statistiche.
Tale circostanza non consente di far emergere dal dato complessivo dell’incidentalità quello riferibile ai mezzi di traspo1io in argomento.
Nelle more, una possibile sede di analisi e valutazione delle predette informazioni potrebbe essere individuata nell’Osservatorio per il monitoraggio degli incidenti stradali di cui all’articolo 11 del Decreto legislativo D.lgs. 300/1999, in seno al quale le Prefetture potranno valutare di acquisire il dato infortunistico da ogni singolo organo di polizia stradale a livello provinciale.
Ciò garantirebbe un insieme sufficientemente esaustivo di informazioni da mettere a disposizione degli organi preposti, per l’adozione di una futura regolamentazione che sia anche coerente all’esigenza di sicurezza per la circolazione di questi nuovi mezzi di trasporto personale.
Eventuali particolari casistiche presenti sul territorio, nonché notizie in ordine all’applicazione delle presenti indicazioni operative meritevoli di approfondimento, potranno essere partecipate anche per eventuali correttivi, modifiche o integrazioni alla presente, che risultino funzionali allo svolgimento dell’attività di controllo in argomento.
SCHEDE RIEPILOGATIVE DELLE PRINCIPALI NORME PER LA CIRCOLAZIONE DEI MONOPATTINI ELETTRICI
L’età
La prima cosa da sapere è che per guidare i monopattini elettrici bisogna avere almeno 14 anni e comunque fino a 18 è obbligatorio indossare il casco, mentre in condizioni di scarsa visibilità bisogna indossare un giubbotto riflettente. |
La circolazione
La circolazione vista l’equiparazione alle biciclette, non è soggetta a particolari prescrizioni relative all’omologazione, approvazione, immatricolazione, targatura, copertura assicurativa. Per circolare su strada, però, devono avere caratteristiche specifiche |
Le caratteristiche del monopattino
La potenza massima nominale continuativa del motore elettrico non deve superare gli 0,50 kW, il monopattino non deve essere dotato di posto a sedere, deve avere un campanello per le segnalazioni acustiche e riportare la marcatura «CE» |
Dispositivi di illuminazione
Per quanto riguarda l’illuminazione, invece, da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità, e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, deve essere equipaggiato con luci bianche o gialle anteriori e con luci rosse e catarifrangenti rossi posteriori. Se queste cose mancano, di notte bisogna trasportarli a mano |
I divieti e le multe
Parlando invece dei divieti, non si possono trasportare altre persone, oggetti o animali, non si possono trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da un altro veicolo. In questi casi sono previste multe da 50 a 200 euro. Se invece si circola senza i dispositivi di illuminazione di cui sopra, le sanzioni vanno da 100 a 400 euro. Salgono infine da 200 a 800 euro, nel caso il monopattino abbia un motore più potente di 500 Watt. |
Articolo 33-bis, Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8, entrato in vigore il 1°marzo 2020, che è intervenuto sulla legge di bilancio 2020
« Art. 33-bis. – Monopattini elettrici
Il termine di conclusione della sperimentazione di cui all’articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, indicato dall’articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, è prorogato di dodici mesi. La circolazione mediante segway, hoverboard e monowheel, ovvero analoghi dispositivi di mobilità personale, è consentita, solo se sono a propulsione prevalentemente elettrica, nell’ambito della sperimentazione disciplinata dal citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 e nel rispetto delle caratteristiche tecniche e costruttive e delle condizioni di circolazione da esso definite |
Il comma 75 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dai seguenti:
Comma 75
Nelle more della sperimentazione di cui all’articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme relative alla stessa sperimentazione, sono considerati velocipedi, ai sensi dell’articolo 50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche al di fuori degli ambiti territoriali della sperimentazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non dotati di posti a sedere, aventi motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW, rispondenti agli altri requisiti tecnici e costruttivi indicati nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, e caratterizzati dai componenti elencati nell’allegato 1 al medesimo decreto |
Comma 75-bis
Chiunque circola con un monopattino a motore avente caratteristiche tecniche diverse da quelle indicate dal comma 75 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il monopattino ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW |
Comma 75-ter
I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e possono circolare esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, ove è consentita la circolazione dei velocipedi, nonché sulle strade extraurbane, se è presente una pista ciclabile, esclusivamente all’interno della medesima. I monopattini non possono superare la velocità di 25 km/h quando circolano sulla carreggiata e di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, non possono essere utilizzati e possono essere solo condotti o trasportati a mano. Chiunque circola con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica in violazione delle disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400 |
Comma 75-quater
I conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 devono procedere su un’unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due, devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta. I conducenti di età inferiore a diciotto anni hanno, altresì, l’obbligo di indossare un idoneo casco protettivo. È fatto divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo. Da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, i conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell’articolo 162 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 200 |
Comma 75-quinquies
Chiunque circola con un dispositivo di mobilità personale avente caratteristiche tecniche e costruttive diverse da quelle definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, ovvero fuori dall’ambito territoriale della sperimentazione di cui al medesimo decreto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del dispositivo, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo VI, capo I, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il dispositivo ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW |
Comma 75-sexies
Ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui ai commi da 75-bis a 75-quinquies, si applicano le disposizioni del titolo VI del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si considerano in circolazione i veicoli o i dispositivi di mobilità personale che sono condotti nelle aree e negli spazi individuati dal medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 |
Comma 75-septies
I servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75, anche in modalità free-floating, possono essere attivati solo con apposita delibera della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo di dispositivi messi in circolazione: a) l’obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso; b) le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati; c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città”. Articolo 59 codice della strada -Veicoli con caratteristiche atipiche 3. Dopo il comma 2 dell’articolo 59 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente: “2-bis. Chiunque circola con un veicolo atipico per il quale non sono state ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali indicate dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al titolo VI, capo I, sezione II. Si procede in ogni caso alla sua distruzione” |
SANZIONI
Il decreto milleproroghe 2020 introduce specifiche sanzioni in ordine alla nuova disciplina prevedendo infine sanzioni amministrative, nonché la confisca e la distruzione del veicolo, per coloro che circolino su veicoli atipici per i quali non siano state ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali.
Per tali sanzioni si applica il procedimento sanzionatorio previsto dal codice della strada e il campo di applicazione è quello definito dal medesimo codice della strada.
Articolo 1, comma 75-bis, Legge n. 160/2019
Monopattino elettrico con caratteristiche tecniche difformi Circolava con un monopattino a motore: dotato di posto a sedere; avente motore elettrico superiore a 0,50 kW; privo della marcatura CE prevista dalla direttiva 2006/42/CE; sprovvisto di luce anteriore bianca o gialla fissa; sprovvisto di luce posteriore rossa fissa; sprovvisto di catadiottro posteriore rosso; • sprovvisto di pneumatici; sprovvisto di campanello. Sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Pagamento in misura ridotta di euro 100 Sanzione ridotta del 30% entro 5 gg. euro 70 Pagamento non ammesso in caso di confisca Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino quando ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW |
Articolo 1, comma 75-ter, Legge n. 160/2019
Monopattino elettrico condotto da persona minore di anni 14 Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Pagamento in misura ridotta di euro 100 Sanzione ridotta del 30% entro 5 gg. euro 70 |
Articolo 1, comma 75-ter, Legge n. 160/2019
Circolazione di monopattino elettrico su strada urbana con limite superiore a 50 km/h, nonostante fosse consentita la circolazione dei velocipedi. Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Pagamento in misura ridotta di euro. 100 Sanzione ridotta del 30% entro 5 gg. euro 70 |
Articolo 1, comma 75-ter, Legge n. 160/2019
Circolazione di monopattino elettrico su strada extraurbana al di fuori della pista ciclabile. Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Pagamento in misura ridotta di euro 100 Sanzione ridotta del 30% entro 5 gg. euro 70 |
Articolo 1, comma 75-ter, Legge n. 160/2019
Circolazione su carreggiata di monopattino elettrico con velocità superiore a 25 km/h Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Pagamento in misura ridotta di euro 100 Sanzione ridotta del 30% entro 5 gg. euro 70 |
Articolo 1, comma 75-ter, Legge n. 160/2019
Circolazione su area pedonale di monopattino elettrico con velocità superiore a 6 km/h Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Pagamento in misura ridotta di euro 100 Sanzione ridotta del 30% entro 5 gg. euro 70 |
Articolo 1, comma 75-ter, Legge n. 160/2019
Circolazione di monopattino elettrico senza fare uso dei dispositivi visivi e di illuminazione: omettendo di condurlo a mano: in orario di oscurità, in condizioni di scarsa visibilità (specificare) senza fare uso di: luce anteriore bianca o gialla fissa, luce posteriore rossa fissa, catadiottro posteriore rosso in quanto: sprovvisto, non funzionante, non accesso Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Pagamento in misura ridotta di euro 100 Sanzione ridotta del 30% entro 5 gg. euro 70 |
Articolo 1, comma 75-quater, Legge n. 160/2019
Circolazione di monopattino elettrico affiancato ad altri: creando intralcio o pericolo per la circolazione affiancato ad altri in numero superiore a due Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 200. Pagamento in misura ridotta di euro 50 Sanzione ridotta del 30% entro 5 gg. euro 35 |
Articolo 1, comma 75-quater, Legge n. 160/2019
Uso corretto del manubrio durante la circolazione di monopattino elettrico. Circolava: senza avere libero l’uso delle braccia e delle mani; senza reggere il manubrio con entrambe le mani Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 200. Pagamento in misura ridotta di euro 50 Sanzione ridotta del 30% entro 5 gg. euro 35 |
Articolo 1, comma 75-quater, Legge n. 160/2019
Mancato uso di idoneo casco protettivo da parte di conducente di età inferiore a diciotto anni. Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 200. Pagamento in misura ridotta di euro 50 Sanzione ridotta del 30% entro 5 gg. euro 35 |
Articolo 1, comma 75-quater, Legge n. 160/2019
Trasporto e traino durante la circolazione di monopattino elettrico Circolava: trasportando altre persone, oggetti o animali, trainando veicoli conducendo animali facendosi trainare da un altro veicolo. Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 200. Pagamento in misura ridotta di euro 50 Sanzione ridotta del 30% entro 5 gg. euro 35 |
Articolo 1, comma 75-quater, Legge n. 160/2019
Uso di giubbotto o bretelle retroriflettenti durante la circolazione di monopattino elettrico Circolava: in orario di oscurità in condizioni di scarsa visibilità (specificare) senza indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 200. Pagamento in misura ridotta di euro 50 Sanzione ridotta del 30% entro 5 gg. euro 35 |
Articolo 1, comma 75-quater, Legge n. 160/2019
Circolare con dispositivo di mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica avente caratteristiche tecniche e costruttive diverse da quelle indicate nel decreto ministeriale 4 giugno 2019 ovvero fuori dall’ambito territoriale della sperimentazione di cui allo stesso decreto ministeriale Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Pagamento in misura ridotta di euro 100 Sanzione ridotta del 30% entro 5 gg. euro 70 |
Articolo 59, comma 2-bis codice della strada
Circolare con veicolo atipico per il quale non sono state ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali indicate nel comma secondo Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Pagamento in misura ridotta non ammesso Sanzione accessoria: confisca del veicolo atipico |