A cura di Domenico Carola
(Direttore Scientifico del Centro Studi Pissta, già Dirigente di Polizia Locale, redattore della Guida al Diritto del Sole 24 Ore).
La circolare prot. n.300/STRAD/1/0000004054.U/2024/08/02, del Ministero dell’Interno (MIT), emana le direttive a chiarimento del D. Lgs. 22.11.2023 n.184 che recepisce la Direttiva UE2021//2018 concernente l’obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile verso terzi durante la circolazione dei veicoli, sia dinamica che statica, prevista dall’art. 2054 del codice civile.
Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 ha disposto, con l’art. 4, comma 1: “Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 23/12/ 2023”.
Con tale decreto, sono modificati gli articoli 9 e 193 del codice della strada e gli articoli 1 e 122 del codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, oltre all’introduzione dell’art. 122-bis nello stesso codice.
L’obbligo di copertura assicurativa riguarda: “qualsiasi veicolo a motore, utilizzato conformemente alla sua funzione in quanto mezzo di trasporto al momento dell’incidente (sic), azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con:
– velocità di progetto massima > a 25 km/h,oppure, un peso netto massimo > a 25 kg e velocità di progetto massima > a 14 km/h;
– i rimorchi devono essere assicurati a prescindere che sia agganciato o meno al veicolo trattore.
Permane pertanto l’obbligo della copertura assicurativa per il rimorchio nel caso di sosta non agganciati al trattore (“rischio statico”).
Comunque, appare logico non considerare scoperto dalla assicurazione RC, il rimorchio agganciato ad un veicolo avente una valida e specifica polizza assicurativa anche per il traino dei veicoli.
Con le nuove disposizioni, l’obbligo di assicurazione RC per i veicoli sussiste, non più quando si trova solo su una “strada ad uso pubblico” ma quando è sul “suolo” (sic).
La nuova terminologia può essere di difficile comprensione soprattutto ai fini della sussistenza dell’obbligo stesso in determinate aree private.
Alcuni chiarimenti interpretativi arrivati dal MIT (ved. scheda allegata), cercano di dare una interpretazione per le forze di polizia stradale almeno univoca.
Di fatto, la disposizione europea mal si concilia con i principi delle nostre disposizioni codicistiche.
La novellata disposizione stabilisce che l’obbligo assicurativo per i veicoli utilizzati in zone al di fuori della strada ad uso pubblico, trova applicazione anche dove l’accesso è condizionato a restrizioni/limitazioni, ovvero in aree non soggette a pubblico passaggio, nelle quali l’accesso ai veicoli è condizionato ad autorizzazione tacita o espressa.
Esempio: aree aeroportuali; aree ospedaliere; aree degli ortomercati; aree portuali; aree industriali; aree di cantieri stradali; aree commerciali; aree condominiali con accesso libero, ect.
VEICOLI ESCLUSI DALL’OBBLIGO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA:
- ESENZIONI
– velocipedi a pedalata assistita;
– monopattini elettrici.
- ESENZIONI
– Macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento del CdS;
– Macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore;
– Veicoli che, per la loro destinazione d’uso, sono impiegati nelle attività lavorative, per esempio: autogrù operativa che utilizza il braccio meccanico, autocaravan o caravan stazionanti nelle specifiche aree per l’attività di campeggio, veicoli in attività di trasloco con gru o carrello operativi, etc.)*
*Qualora i suddetti veicoli vengano messi in circolazione autonomamente, sono soggetti all’obbligo assicurativo.
- ESENZIONI
Veicoli formalmente ritirati dalla circolazione, perché:
– cancellati dal PRA per demolizione;
– cancellati dal PRA per annullamento o revoca della carta di circolazione;
– cancellati dal PRA per esportazione con foglio di via scaduto.
- ESENZIONI
**Veicoli sottoposti a:
– confisca;
– sequestro amministrativo;
– fermo amministrativo;
– fermo fiscale con gravame;
– sequestro penale;
– sospensione dalla circolazione per mancata revisione;
– ritiro della carta di circolazione;
– sospensione della carta di circolazione;
– ritiro delle targhe.
** Ai suddetti veicoli, se sorpresi a circolare su strada,si applicano le sanzioni delle norme specifiche, come ad esempio, l’art. 213 cds, l’art. 214 cds, l’art. 80 cds, l’art. 217 cds, l’art. 216 cds, etc.
- ESENZIONI
– Veicoli non più idonei all’uso come mezzo di trasporto e cioè inidonei ai fini della circolazione, perché ad esempio:
privi di ruote(1).;
privi di motore(1).;
in evidente stato di abbandono (1).
(1). (per dimostrare lo stato del veicolo si devono effettuare dei fotogrammi)
- ESENZIONI
– Veicolo con assicurazione sospesa.
I veicoli non utilizzati in determinati periodi dell’anno possono, secondo le modalità contrattuali, possono beneficiare della sospensione della polizza assicurativa. Se però, un veicolo con assicurazione sospesa, viene utilizzato anche per funzioni di spostamento, è soggetto a sanzione prevista dall’art 193 comma 2 CdS, in relazione all’art. 122 c.1 quater, terzo periodo del D.Lgs.n. 209/2005.
In caso di sinistro, i danni causati dalla circolazione del veicolo privo di copertura assicurativa per una ipotesi elencate nelle esenzioni, sono coperti dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Rispetto al passato, in qualsiasi circostanza di luogo e di tempo, l’accertamento e la contestazione della disposizione di cui all’art. 193 CdS, legittima le forze di polizia stradale ad autorizzare il trasgressore a raggiungere, per la via più breve, il luogo scelto per la custodia.
SANZIONI PER LA CIRCOLAZIONE CON VEICOLO PRIVO DI ASSICURAZIONE
– Art. 193 comma 2 CdS
– P.M.R. € 866,00 • Entro 5 gg. € 606,20 •Oltre 60 gg. € 1.732,00
– Punti 5 •Sequestro amministrativo del veicolo, ex art. 213 CdS
– Ritiro carta circolazione
– Autorizzazione a condurre il veicolo fino al luogo di custodia indicato.
CIRCOLAZIONE FUORI DALLA STRADA, IN AREA NON SOGGETTA A RESTRIZIONI DI ACCESSO (VED. SOPRA I CASI CITATI COME ESEMPIO).
– art. 193 comma 2 CdS in relazione all’art. 122, comma 1-quater, primo periodo, D.Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni);
PMR € 866,00 •Entro 5 gg. € 606,20 •Oltre 60 gg. € 1.732,00
– Punti 0 •Sanzioni accessorie: sequestro amministrativo del veicolo, ex art. 13 comma 3 della Legge 689/81.
– Ritiro della carta di circolazione
– Autorizzazione a condurre il veicolo fino al luogo di custodia indicato dal conducente per il percorso più breve.
CIRCOLAZIONE FUORI DALLA STRADA AD USO PUBBLICO, IN AREA SOGGETTA A RESTRIZIONI DI ACCESSO
– Art. 193, comma 2 CdS, in relazione all’art. 122, c.1 quater, secondo periodo, D.Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni);
PMR € 866,00 •Entro 5 gg. € 606, 20 •Oltre 60 gg. € 1.732,00
– Punti 0 •Nessuna Sanzione accessoria
UTILIZZAZIONE DEL VEICOLO CON LA VALIDITÀ DELL’ASSICURAZIONE SOSPESA TEMPORANEAMENTE
– art 193, comma 2 CdS, in relazione all’art. 122 c.1 quater, terzo periodo, D.Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni);
PMR – €1.299,00 •Entro 5 gg. = € 909,30 •Oltre 60 gg. = € 2.598,00
– Punti 0 •Sanzioni accessorie: sequestro amministrativo ex art 13 comma 3 della L. 689/81
– Ritiro della carta di circolazione
– Autorizzazione a condurre il veicolo fino al luogo di custodia indicato.
L’applicazione delle sanzioni amministrative e accessorie che riguardano la mancanza della copertura assicurativa (notifica delle violazioni, modalità di pagamento, disciplina dei ricorsi, devoluzione dei proventi, ect.), seguono le disposizioni del titolo VI del codice della strada.
RIFERIMENTI NORMATIVI: CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE (D. lgs 209/2005)
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I – DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI GENERALI
Art. 1.
(Definizioni)
– Omissis
Art. 1 rrr) veicolo:
1) qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con:
1.1) una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h; o
1.2) un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;
2) qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo di cui al numero 1), a prescindere che sia ad esso agganciato o meno;
3) i veicoli elettrici leggeri individuati con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (44).
1-bis. Fatti salvi i numeri 1) e 2) della lettera rrr) del comma 1, le sedie a rotelle destinate esclusivamente ad essere utilizzate da persone con disabilità fisiche non sono considerate veicoli ai sensi del presente codice. (45).
(43) Numero aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 198 e, successivamente, così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184; tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 23 dicembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 184/2023.
(44) Lettera così sostituita dall’art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184; tale disposizione si applica a decorrere dal 23 dicembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 184/2023.
(45) Comma aggiunto dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184; tale disposizione si applica a decorrere dal 23 dicembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 184/2023.
TITOLO X – ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI
CAPO I – OBBLIGO DI ASSICURAZIONE
Art. 122. (Veicoli a motore)
– Sono soggetti all’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile i veicoli di cui all’articolo 1, comma 1, lettera rrr), qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell’incidente. (1)
1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento. (2)
1-ter. L’obbligo di cui al comma 1 riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni. Resta valida, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui al comma 1, la stipula, da parte di soggetti pubblici o privati, di polizze che coprono il rischio di una pluralità di veicoli secondo la prassi contrattuale in uso, quando utilizzati per le attività proprie di tali soggetti, sempre che i veicoli siano analiticamente individuati nelle polizze. (2)
1-quater. Alla violazione della disposizione di cui al comma 1 si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La violazione della disposizione di cui al comma 1-ter è soggetta alle sanzioni amministrative di cui all’articolo 193, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 122-bis, comma 2, è soggetta alle sanzioni amministrative di cui al citato articolo 193 del decreto legislativo n. 285 del 1992, aumentando della metà la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 2 del citato articolo 193. Si applicano le disposizioni del titolo VI del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992. (2)
- L’assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
- L’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall’articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza. In deroga all’articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l’assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell’imposta pagata e del contributo previsto dall’articolo 334.
- L’assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.
(1) Comma modificato dall’art. 1, comma 213, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74 e, successivamente, così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184; tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 23 dicembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 184/2023.
(2) Comma inserito dall’art. 2, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184; tale disposizione si applica a decorrere dal 23 dicembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 184/2023.
Giurisprudenza:
(a) Veicolo non assicurato e azione di rivalsa: rispondono in solido proprietario e conducente, Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 17 dicembre 2021, n. 40592.
(b) L’obbligo assicurativo, la cui ratio risiede nella esigenza che il veicolo, per quanto in sosta, possa essere coinvolto in sinistri stradali o possa essere causa o concausa degli stessi, come si desume dalle fotografie in atti, sussiste se il parcheggio è comunque aperto alla circolazione, ovvero nonostante la strada fosse privata, non era inibita al passaggio delle auto di terzi. Ordinanza Cassazione Civile Ord., Sez.II, n. 37851 del 24 novembre e pubblicata il 28 dicembre 2022;
Art. 122-bis. – Deroghe (1)
- In deroga a quanto disposto dall’articolo 122, comma 1, del presente codice e dall’articolo 193 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione nonché quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall’autorità competente conformemente alla normativa vigente, non sono soggetti all’obbligo di assicurazione.
- La deroga di cui al comma 1 si applica anche quando il veicolo non è idoneo all’uso come mezzo di trasporto, nonché quando il suo utilizzo è stato volontariamente sospeso su richiesta dei soggetti di cui all’articolo 122, comma 3, per effetto di una formale comunicazione all’impresa di assicurazione resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione all’impresa di assicurazione da effettuarsi entro dieci giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a dieci mesi, rispetto all’annualità. Per i veicoli di cui all’articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione all’impresa di assicurazione da effettuarsi entro cinque giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a undici mesi, rispetto all’annualità. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l’Ivass, possono essere disciplinati ulteriori casi e modalità di sospensione dell’obbligo assicurativo tenuto conto del precipuo valore collezionistico dei veicoli di cui al medesimo articolo 60.
- La sospensione di cui al comma 2 è attivata dal momento della registrazione nella banca dati di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2013, n. 110, secondo le modalità previste dall’articolo 3, comma 2, del medesimo regolamento. L’impresa ne dà tempestiva comunicazione all’assicurato.
- In caso di sinistro provocato da un veicolo di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 283, comma 1, lettera b).
- Qualora il veicolo responsabile del sinistro stazioni abitualmente in un altro Stato membro, il Fondo di garanzia di cui all’articolo 283 può presentare una richiesta di indennizzo nei confronti del fondo di garanzia nello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente.
(1) Articolo inserito dall’art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184; tale disposizione si applica a decorrere dal 23 dicembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 184/2023.