Se il camper è lasciato parcheggiato su una strada pubblica è necessario che sia assicurato per i rischi della responsabilità civile r.c. obbligatoria?
Federico – Piacenza
La normativa vigente contenuta nella Legge 24 dicembre 1969, n. 990 che disciplina la materia dell’Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e motore e dei natanti prevede esplicitamente:
Articolo 1
I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti, secondo le disposizioni della presente legge, dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’art. 2054 c.c.. D.p.r. 24 novembre 1970, n. 973 Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990 Articolo 2
Sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.
Ai fini dell’applicazione della legge sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico.
Quindi sussiste l’obbligo di tenere il veicolo assicurato, a maggior chiarimento della domanda la Suprema Corte si più volte espressa sulla questione. Riportiamo sinteticamente i punti salienti delle motivazioni e indicazioni fornite: A norma dell’art. 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è obbligatorio assicurare contro i rischi della responsabilità civile tutti i veicoli a motore senza guida di rotaie, destinati alla circolazione. L’art. 2 del regolamento di esecuzione emanato con il d.p.r. 24 novembre 1970, n. 973, ha precisato che sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosta su strade adibite ad uso pubblico o comunque aperte alla circolazione del pubblico.
Dalle citate disposizioni di legge emerge l’intendimento del legislatore di garantire la copertura assicurativa contro i rischi della responsabilità civile di tutti i veicoli idonei alla circolazione, a nulla rilevando la circostanza che il veicolo sia lasciato fermo, se in sosta in una strada pubblica o privata aperta alla circolazione del pubblico.
Assume evidentemente rilievo la considerazione per cui anche un veicolo in sosta, oggettivamente idoneo alla circolazione, può essere coinvolto in un sinistro ed essere fonte di danni per i terzi.
Come già affermato in altre occasioni, i giudici ribadiscono il principio per cui tutti i veicoli, anche se fortemente danneggiati o usurati, devono essere coperti dall’assicurazione di cui alla legge n. 990/1969, a meno che non risulti la prova dell’assoluta ed oggettiva inidoneità alla circolazione e la loro sostanziale riduzione allo stato di rottame; in senso contrario non rileva il fatto che il veicolo sia rimasto fermo a ungo, parcheggiato su una strada aperta alla circolazione pubblica, né tanto meno la volontà del proprietario di disfarsene, neanche se supportata da accordi assunti con terzi per il prelievo e la demolizione.
Possono ritenersi esclusi dall’obbligo della copertura assicurativa soltanto i veicoli che si presentino in uno stato tale da potere essere considerati rifiuto, per la evidente ed oggettiva inidoneità alla circolazione, come quando siano privi di componenti essenziali quali la targa, il volante o il sedile per la guida, fermo restando che per eventuali cause di responsabilità relative a sinistro imputabile alla sosta del veicolo il proprietario è tenuto a risponderne civilmente e nei casi più gravi anche penalmente.