Alla Cortese Attenzione Rubrica Assicurazioni&dintorni di TURIT
Buongiorno, purtroppo la scorsa settimana, il rimessaggio dove io e altri 41 camperisti avevamo rimessato i nostri mezzi, a causa di un incendio doloso, è andato completamente distrutto. Alcuni di noi, avevano l’assicurazione personale sospesa, ma ci hanno assicurato che il titolare del rimessaggio è adeguatamente coperto e che dovremmo, tempi tecnici, ricevere il risarcimento del danno dei mezzi e degli accessori montati fissi.
Potete darmi dei suggerimenti su come gestire la situazione? A cosa è necessario stare attenti e come si dovrebbero svolgere le trattative? Che tipo di risarcimento possiamo chiedere ed ottenere? Per quanto concerne la perdita di possesso e la rottamazione, questi costi, chi dovrà sostenerli?
Vi sono grato sin da ora per la Vostra attenzione e per i consigli che vorrete darmi, consigli che trasmetterò a tutti i soci del club “Colline Moreniche”.
Cordiali saluti
Vito Mansueto
Desenzano del Garda
Gentile Sig. Vito ed amici camperisti di Desenzano del Garda, dal tenore della Sua richiesta appare del tutto implicito che Lei e gli altri camperisti abbiate di fatto stipulato un contratto con il gestore del rimessaggio e per detto ricovero del camper Lei avrà corrisposto un canone al gestore, a suo tempo convenuto e pattuito.
Ciò premesso, da un punto di vista civilistico, appare del tutto pacifico che la responsabilità della tenuta e conservazione del camper, sotto tutti gli aspetti, ricada in capo al gestore responsabile del rimessaggio. Conseguentemente a prescindere dal fatto che il gestore sia assicurato o meno lo stesso dovrà rispondere di tutti i danni arrecati a Lei ed agli proprietari dei camper per la perdita degli stessi.
Nel caso specifico, distruzione a causa di incendio, lo stesso gestore, come da Lei riferito, si potrà rivalere sul responsabile che ha provocato o procurato l’incendio, naturalmente augurandosi che sia una persona facoltosa, la stessa azione la potrà compiere la compagnia di assicurazione che copre tali danni.
Le faccio presente che qualora il gestore del rimessaggio deleghi in tutto o in parte per il pagamento l’Assicuratore (Campagnia di Assicurazione), Lei non dovrà sottostare ad eventuali condizioni contrattuali limitative (esempio franchigie o scoperti) che intercorrono contrattualmente tra l’assicuratore ed il gestore. La gestione del sinistro ovvero del risarcimento potrebbe non essere semplice se Lei non è persona particolarmente esperta nel settore e Le farebbe perdere parecchio tempo oltre che procurarLe disagi di tipo psicologico e morali. In questo caso occorrerebbe rivolgersi ad un legale le cui spese resterebbero però almeno inizialmente a Suo carico. Con un po’ di pazienza e buona volontà può comunque provare a gestire la questione, facendo però attenzione a non commettere errori di percorso.
Venendo alle Sue richieste specifiche, tenga presente che il danno viene generalmente liquidato in base al valore commerciale del mezzo e nel caso dei camper. La determinazione di questo valore non è semplice perché legato a molte variabili, quali il modello e gli allestimenti, che cambiano di continuo, o in casi particolari si tratta di allestimenti commissionati alla casa costruttrice al momento dell’ordine con un maggiore costo iniziale del camper.
Lei comunque ha diritto al totale rimborso del valore commerciale effettivo del Suo camper, quindi sono utili tutti i documenti che Lei possiede quali foto, fatture di acquisto, fatture di installazioni di accessori tese a dimostrare il valore effettivo del bene.
A ciò vanno aggiunti i costi del trasporto e rottamazione del mezzo, della radiazione al PRA, i costi di gestione e consulenza dell’agenzia pratiche automobilistiche. Ha altresì diritto al rimborso della quota di tassa di proprietà pagata e non goduta ed altresì del premio assicurativo pagato e non goduto. Ha altresì diritto alle spese di nuova immatricolazione di un camper sia esso nuovo o usato.
Ha diritto ad altre eventuali spese inerenti al camper purché riesca a documentale adeguatamente o comunque a provarLe.
Resta dubbio il danno derivante dal mancato utilizzo e di difficile quantificazione, anche se legittima è la richiesta che Lei può rivolgere, è invece senz’altro dovuto se il mezzo fosse utilizzato per lavoro o attività professionale concretamente dimostrabile.
Per quanto riguarda i tempi di liquidazione, dipende molto dalla tempestività di chi deve pagare i danni, diversamente se i tempi vengono dilatati non le resta che attivarsi giudizialmente al Giudice territorialmente competente. In questo caso certamente i tempi non saranno celeri anche se poi si vedrà riconoscere il diritto agli interessi legali, che però dal 1° gennaio di quest’anno sono calcolati nella misura dell’uno per cento all’anno: veramente un’inezia.
Le faccio tanti auguri a Lei ed agli altri camperisti coinvolti nell’evento restando a Vostra disposizione per altre eventuali informazioni in merito.